Legge 2 novembre 2019, n. 128 – incentivi FER e qualifica di rifiuto

Pubblicata la Legge 2 novembre 2019, n. 128 di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

Τhe EU Construction & Demolition Waste Management Protocol

Atto Senato n. 1476

Articolo 13-bis (Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili)

Il comma 1 interviene sull’apparato sanzionatorio previsto dall’articolo 42 del d.lgs. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in materia di incentivi nel settore elettrico e termico, erogati dal GSE.

In particolare si prevede che:
a) il GSE possa decurtare l’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento (attualmente la decurtazione può essere disposta in misura ricompresa fra il 20 e l’80 per cento) in ragione dell’entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà (attualmente esse possono essere ridotte di un terzo)-

Art. 14-bis. (Cessazione qualifica di rifiuto)

Il comma 1 modifica una delle condizioni da soddisfare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, contenuta nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; a differenza del testo vigente, ove si prevede che, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, è necessario che la sostanza o l’oggetto sia comunemente utilizzato per scopi specifici, il nuovo testo previsto dal comma in esame prevede quale condizione che la sostanza o l’oggetto sia destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici, riproducendo così la disposizione europea recata dalla lettera a) del paragrafo 1 dell’art. 6 della direttiva rifiuti 2008/98/CE risultante dalle modifiche apportate dalla direttiva 2018/851/UE.

Si detta la disciplina transitoria e per l’adeguamento alla nuova disciplina, prevedendo la costituzione di un Gruppo di lavoro per l’adozione dei criteri in materia di end of waste.

Si ricorda che l’articolo 184-ter del Codice dell’ambiente (D. Lgs. 152/2006), qui oggetto di novella, era stato oggetto di interventi modificativi con l’articolo 1, comma 19, del D.L. n. 32 del 2019 (c.d. sblocca-cantieri).

In particolare, il comma 3 della citata norma del codice dell’ambiente, qui oggetto di novella, era stato sostituito dall’art. 1, comma 19, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

Sulla materia dell’end of waste, si ricorda poi che è attualmente in corso di svolgimento presso la Commissione VIII ambiente della Camera l’Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto («end of waste»).



Si segnala, in particolare, la nota stampa del Ministero dell’ambiente

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