Legge sul Clima

Pubblicato sulla G.U. la Legge 12 dicembre 2019, n. 141 di conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 14 ottobre 2019, n. 111 recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità’ dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Iter parlamentare

Atto Camera: 2267

La Legge si compone di nove articoli.

L’articolo 1 reca misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria.

L‘articolo 2 reca misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane, intervenendo sul fronte della domanda di servizi di trasporto pubblico urbano ecocompatibili in grado di garantire il diritto di muoversi dei cittadini limitando la necessità e quindi l’impiego dei più inquinanti veicoli privati, senza imporre vincoli e divieti.

L‘articolo 3, denominato « Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile », è volto a incentivare il ricorso agli scuolabus con specifico riferimento a quelli a basse emissioni per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ricadenti nell’ambito dei comuni soggetti a procedura di infrazione in materia di qualità dell’aria. Pertanto, il comma 1 autorizza la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 di una parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 riassegnate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di progetti per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia e per gli alunni del primo ciclo di istruzione comunali e statali con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell’ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell’inquinamento atmosferico.

L’articolo 4 e seguenti reca azioni per la riforestazione urbana. Al fine di adottare misure urgenti per l’adattamento climatico nelle città metropolitane e migliorare la qualità dell’aria, il comma 1 istituisce un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura a favore delle città metropolitane, finanziato con parte della quota dei proventi delle aste dei diritti di emissione destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un totale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

L‘articolo 5 prevede nuove disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale, attualmente attestatesi al numero di diciotto. Più nello specifico, come noto, l’Italia nel dicembre 2014 è stata condannata e sanzionata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per la presenza sul territorio nazionale di 200 siti di discariche abusive dopo un procedimento di infrazione iniziato nel 2003. Oggi, dopo quattro anni, il nostro Paese ha bonificato o messo in sicurezza 152 siti permanendone ancora 48 da regolarizzare con la conseguente riduzione della sanzione semestrale da euro 42.800.000 del dicembre 2014 agli attuali euro 10.200.00,00 da corrispondere all’Unione europea ogni sei mesi.

L’articolo 6 reca disposizioni per la pubblicità dei dati ambientali. Il comma 1 prevede che, in attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati alle informazioni ambientali, gli enti pubblici e i concessionari di servizi pubblici pubblicano, nell’ambito degli obblighi di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuati dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

L‘articolo 7 introduce un contributo a fondo perduto per gli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura che allestiscono spazi per la vendita ai consumatori di prodotti sfusi e alla spina, sia di tipo alimentare sia detergenti, pari a 20 milioni di euro complessivi per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con un importo massimo di 5.000 euro a ogni esercente.

L’articolo 8 concerne la proroga della ripresa dei versamenti tributari e contributivi nelle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici, di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L’articolo 9 reca l’entrata in vigore e cioè il 14 dicembre 2019.

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