U.E. – D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 73 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 – efficienza energetica

D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 73

L’articolo 1 dello schema in esame novella l’articolo l del citato D. Lgs. n. 102 del 2014, concernente le finalità disciplinate dal provvedimento medesimo, al fine di:
inserirvi il riferimento alla Direttiva 2018/2002, modificativa – come si è detto – della ivi richiamata direttiva 2012/27/UE;
introdurre tra le finalità del D. Lgs. n. 102 del 2014, il contributo all’attuazione del principio europeo che pone l’efficienza energetica ‘al primo posto’, non previsto dalla vigente normativa e introdotto dalla direttiva in recepimento.


L’articolo 2 dello schema in esame novella l’articolo 2 del D. Lgs. n. 102 del 2014, concernente le definizioni recate dal provvedimento, al fine di integrarvi le nuove definizioni introdotte dalla direttiva in recepimento.


L’articolo 7 novella l’articolo 7 del D. Lgs. n. 102 del 2014, al fine di adeguare le disposizioni nazionali per il conseguimento dell’obiettivo specifico di efficienza energetica previsto dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, al nuovo periodo d’obbligo 2021-2030.
In particolare, tramite l’introduzione dei nuovi commi 1-ter e 4-ter.1, nonché la modifica dei commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter e 5, si stabiliscono misure per l’aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, quali i certificati bianchi e il conto termico, i cui costi sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell’energia, quali:

a) prevedere l’inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;

b) ampliare, garantendo l’invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;

c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) prevedere la possibilità, almeno nell’ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell’edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.».


L’articolo 8 elimina l’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001. L’esenzione resta solamente per le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione includa una diagnosi energetica conformemente a quanto previsto dall’allegato 2 del decreto legislativo n.102/2014.


L’articolo 9 novella l’articolo 9 del D. Lgs. n. 102 del 2014, in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, al fine di introdurre le previsioni della direttiva EED II.


L’articolo 10 novella i commi 1-3 dell’articolo 10 del D. Lgs. n. 102 del 2014, concernente la promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, prevedendo l’aggiornamento periodico dell’analisi del potenziale di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.


Documentazione:


VEDI ANCHE: U. E. – Recepimento Direttiva UE/2018/844 Efficienza e Prestazione Energetica – Atto del Governo: 158