PNRR – Legge di semplificazione amministrativa

Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Atto Senato n. 2332

D.L. 77/2021 – Governance del PNRR e semplificazioni

Nota di lettura ANCI


SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR

Articolo1
(Principi, finalità e definizioni)

L’articolo definisce le finalità del decreto-legge, precisando le definizioni utilizzate nel testo del provvedimento e chiarisce che le disposizioni in esso contenute sono adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di “rapporti dello Stato con l’Unione europea” (ai sensi dell’art.117, comma 2, lett. a), della Costituzione) e definizione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione).

Articolo 2
(Cabina di regia)

L’articolo disciplina la Cabina di regia preposta all’indirizzo, impulso e coordinamento della fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il comma 1 prevede che essa sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, e che vi partecipino i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.
Con un’integrazione approvata in prima lettura, è previsto che in relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, garantendo l’apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l’applicazione di disposizioni che determinano il rientro del personale presso l’amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell’incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.

Articolo 5
(Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione)

L’articolo istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. Inoltre, reca disposizioni relative al funzionamento dell’Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica, chiamato ad operare in raccordo con la suddetta Unità per la regolazione.

In particolare, il comma 1 prevede che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.

Il comma 2 colloca l’Unità nell’ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, stabilendone la durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, e fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. E’ stabilito che all’Unità è assegnato un contingente di personale nei limiti delle risorse di cui al comma 4, e che l’Unità operi in raccordo con il gruppo di lavoro sull’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 9
(Attuazione degli interventi del PNRR)

Il comma 1 prevede che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedano le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle loro specifiche competenze attraverso le proprie strutture, anche avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, oppure con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

Il comma 2 stabilisce che al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.

Articolo12
(Poteri sostitutivi)

L’articolo disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

In particolare, il comma 1 prevede la procedura di attivazione del potere sostitutivo nei confronti degli enti territoriali – regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni – qualora, operando come soggetti attuatori di progetti o interventi del PNRR, risultino inadempienti. La norma specifica il concetto di inadempienza e le condizioni per esercitare il potere sostitutivo nonché la relativa procedura. Il soggetto individuato per esercitare i poteri sostitutivi può avvalersi delle società a partecipazione pubblica elencate all’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016, vale a dire le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica (anche quotate), le società in house.

Articolo 13
(Superamento del dissenso)

L’articolo disciplina una procedura atta a superare un eventuale dissenso, diniego, opposizione o altro atto idoneo a precludere in tutto o in parte, la realizzazione di un progetto o intervento del PNRR, proveniente da un organo statale ovvero da un organo della regione o della provincia autonoma o di un ente locale.

In particolare, il comma 1 disciplina la procedura del superamento del dissenso nel caso in cui il relativo atto (dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente) provenga da un organo statale. In questa ipotesi la Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio (prevista dall’art. 4 del provvedimento in esame), anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR (istituito dall’articolo 6 del provvedimento in esame), propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

Articolo 18
(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, novella l’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. In particolare, si sostituisce il comma 2-bis stabilendo che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell’Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Inoltre viene abrogato il comma 2-ter che prevedeva le modalità e le condizioni per l’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie per l’attuazione del PNIEC.

Articolo 20
(Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)

La norma modifica i commi 2 e 2-bis dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 inerente la valutazione di impatto ambientale (VIA). In particolare:

  • si stabilisce che i provvedimenti di VIA ordinaria vengano adottati dal direttore generale del Ministero della transizione ecologica, previo concerto del direttore generale del Ministero della cultura, in luogo dei Ministri dei predetti Dicasteri;
  • si prevedono nuovi termini ridotti per la Commissione PNRR-PNIEC per la conclusione della fase di consultazione del pubblico di cui all’articolo 24 nonché per il concerto del direttore generale del Ministero della cultura e per l’espressione del provvedimento di VIA;
  • in caso di ritardo nell’emanazione del provvedimento di VIA, viene riconosciuto il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 già versati all’amministrazione dal proponente; a tal fine si utilizzano le risorse iscritte in apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l’anno 2021, di euro 1.640.000 per l’anno 2022 ed euro 1.260.000 per l’anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini ai fini dell’eventuale rimborso al proponente decorrono dalla data della prima riunione della Commissione;
  • in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale (VIA e VAS) ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo provvede al rilascio degli atti di relativa competenza;
  • si prevede che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprenda l’autorizzazione paesaggistica (articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004), ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.

Articolo 29
(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR)

L’articolo istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR, definendone i compiti e i poteri e ponendo a capo della medesima struttura il direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero indicando le risorse umane e finanziarie di cui quest’ultimo si può avvalere.

Articolo 31
(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna)

Il comma 1, lettera 0a), prevede la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l’impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.

Il comma 1, lettera a), esclude che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo stand-alone e le relative connessioni alla rete elettrica siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.

Articolo 31bis
(Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano)

Il comma 1, al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, dispone che i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l’alimentazione degli impianti di biogas compresi nell’allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018.

Articolo 32
(Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering)

Il comma 1, lettera a), modificando il comma 3, terzo periodo, dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011, prevede che non siano considerati sostanziali e quindi siano sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, del medesimo d.lgs. gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati.

Articolo 32-ter
(Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica)

Il comma 1, modificando l’articolo 57 del decreto-legge n. 76 del 2020, stabilisce che l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera. Inoltre, inserendo il comma 14-bis nel medesimo articolo, dispone che, ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta l’istanza all’ente proprietario della strada per la manomissione e l’occupazione del suolo pubblico per l’infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell’energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all’obbligo di richiesta semplificata e l’ente che effettua la valutazione rilascia un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione.

Articolo 32-quater
(Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori)

Il comma 1, sostituendo il comma 7 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i titoli di qualificazione degli installatori di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore siano inseriti nella visura camerale delle imprese dalle CCIAA competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. La vigente disposizione prevede invece che i titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.

Articolo 33
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana)

Con il comma 1, si introducono alcune novelle all’art. 119 del DL n. 34 del 2020. Nello specifico:

  1. si ammettono al Superbonus 110%, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di miglioramento antisismico e che non siano già stati richiesti come intervento trainato ai sensi del comma 2 dell’art. 119 (novella operata al comma 4 dell’art.119);
  2. si introduce per alcuni soggetti in possesso di specifici requisiti un nuovo criterio per la determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus per le singole unità immobiliari. Si prevede che tale limite è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del D. Lgs. n. 385 del 1993. I requisiti richiesti ai predetti soggetti sono i seguenti:
    1. devono svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
    2. devono essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1. si riscrive quindi il comma 13-ter come segue:

“Gli interventi di cui all’art. 119 del DL n. 34 del 2020, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo . Per gli interventi predetti la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Inoltre, durante l’esame parlamentare è stato introdotto il nuovo comma 13-quater che così recita: “Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Con il comma 2, si prevede che restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione, ove dovuti.

Articolo 33-bis
(Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

L’articolo 33-bis, inserito in sede referente modifica in più punti la disciplina del cd. Superbonus (articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020) che riconosce la detrazione al 110 % per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche. Nello specifico:

Lettera a): modificando il comma 3 del citato articolo 119 del DL n. 34 del 2020, specifica che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli rientranti nella disciplina del superbonus.

Lettera b): introduce il nuovo comma 5-bis in tema di decadenza delle agevolazioni in caso di violazioni della disciplina in materia di superbonus. Nello specifico stabilisce che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione rilevata. Inoltre si dispone che qualora le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Lettera c): introduce sia il comma 10-bis, con il quale si prevede che in caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus, il termine per stabilire la residenzaè di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita, (in luogo dei 18 mesi previgenti), sia il comma 10-ter il quale stabilisce che il sisma bonus si applica all’acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus ed il termine per alienare l’immobile è di 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori (al posto dei 18 mesi disposti dalla norma precedente).

Lettera d): introduce il nuovo comma 13-quater con cui si prevede che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera, nella comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) è richiesta la sola descrizione dell’intervento; in caso di varianti in corso d’opera queste vengono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata e non è richiesta, a conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività.

Articolo 34
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

La norma apporta alcune modifiche all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, si prevede che per lo svolgimento di operazioni di recupero il rilascio o il rinnovo delle previste autorizzazioni avviene previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.

Vengono inoltre soppressi il secondo e il terzo periodo del comma 3-ter laddove si stabilisce che il procedimento di controllo a campione da parte dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente si conclude entro sessanta giorni dall’inizio della verifica e che l’ISPRA o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di conseguenza, sono altresì abrogati i commi 3-quater e 3-quinquies che disciplinano le attività successive del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell’autorità competente nel procedimento finalizzato all’adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato.

Articolo 42
(Implementazione della piattaforma nazionale per l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

Il comma 1 stabilisce che la piattaforma nazionale-DGC per l’emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021, è realizzata, attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.

Articolo 49
(Modifiche alla disciplina del subappalto)

La norma apporta alcune modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021.

In particolare, il comma 1 reca modifiche con immediata vigenza disponendo che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto, sopprimendo conseguentemente l’art. 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2018 (cd. decreto sblocca cantieri) il quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato al 40 per cento detto limite.

Inoltre si modifica l’art. 105 del Codice al fine di:

  • prevedere che non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto e la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
  • sopprimere la previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti per cento;
  • riferire direttamente al subappaltatore l’obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
  • stabilire l’obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti.

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