D. L. 21 ottobre 2021 , n. 146 norme a tutela del lavoro

Testo coordinato del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.».

Atto Senato n. 2426


Capo III – RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 13. (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

In dettaglio le integrazioni al D. Lgs. 81/2008:

Si prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, l’obbligo ulteriore di individuare il preposto o preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza, con possibilità, per i contratti e gli accordi collettivi di lavoro di stabilire l’emolumento ad essi spettante. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività (lett. d-bis, cpv. art. 18, comma 1, lett. b-bis);

si prevede, tra le competenze dei preposti, di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (rispettivamente: lett. d-ter, cpv. art. 19, comma 1, lett. a), interamente sostituita e lett. d-quater, cpv. art. 19, comma 1, lett. f-bis));

con riferimento agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto (lett. d-quinquies, cpv. art. 26, comma 8-bis);

circa la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, si dispone che l’addestramento consista nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. (lett. d-sexies, cpv. art. 37, comma 5 e 7-ter, introdotto dalla disposizione);

con riferimento alle sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente: si dispone la punizione con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione, tra le altre disposizioni, dell’art. 18, comma 7-ter introdotto dalla precedente lett. d-sexies; si sostituisce la lett. d), prevedendo con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo ed 8-bis) (lett. d-septies, cpv. art. 55, comma 5, lett. c) e d));

circa le sanzioni per il preposto, si aggiunge il rferimento alla lett. f-bis dell’art. 19, introdotta dalla lett. d-quater), cui si applicano, in caso di violazioni, le disposizioni che prevedono l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro (lett. d-octies, cpv. art. 56, comma 1, lett. a)).

Si aggiunge la lett. d-bis al comma 1 dell’articolo, prevedendo, all’art. 37 del d.lgs 81/2008: al comma 2, che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) L’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.;

al comma 7, che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo capoverso.

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