Giurisprudenza – circolazione di cantiere – rischio di investimento

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2022, n. 34976 – Escavatore travolge il padre del titolare dell’impresa subappaltatrice. Carenza nella regolamentazione della viabilità principale di cantiere e rischio di investimento

… omissis…

Brevemente sintetizzando l’episodio per cui si procede, L.M. – padre di R.M., odierno imputato – si era recato con la sua autovettura presso il cantiere stradale ove erano in corso di esecuzione lavori di messa in sicurezza della Strada Pontina, nel tratto compreso tra Latina e Terracina, all’altezza del km. 82. Sceso dall’autovettura con la quale si era introdotto all’interno del cantiere, il L.M. si avvicinava a un operaio – tale C.C. – per chiedergli dove fosse suo figlio. L’operaio rispondeva che non lo sapeva; il M. allora tornava a piedi verso la sua autovettura, ma a un certo punto si avvicinava alla parte posteriore di un escavatore (del peso di 24 tonnellate, come successivamente si appurerà) che era manovrato nel cantiere da tale DL.A.; a un tratto l’escavatore si spostava eseguendo una manovra che travolgeva il L.M., uccidendolo sul colpo.

Al R.M. venivano addebitate le carenze del POS sotto il profilo delle misure di confinamento e recinzione del cantiere e delle misure di emergenza, nonché della valutazione dei rischi dei lavori da svolgere in cantiere; sempre al R.M. si addebitava la mancata predisposizione di un presidio di sorveglianza durante l’uso dell’escavatore: si registrava in particolare l’assenza di un “moviere”, ossia di un soggetto incaricato di guidare le manovre dell’escavatorista (stanti i limiti di visuale dell’escavatore) e di segnalargli eventuali pericoli in prossimità dell’area ove l’escavatore eseguiva manovre.
Infine al C.D., nella sua qualità di Responsabile dei lavori e di responsabile unico del procedimento della stazione appaltante, si rimproverava l’omessa verifica delle misure di sicurezza in cantiere in materia di lavoro.

5. … premesso che, in base a quanto emerso in atti, nel POS redatto dalla ditta M. era stata trascurata la previsione della figura del “moviere” – per tale non potendosi intendere il C.C., adibito a tutt’altre mansioni (pag. 7 sentenza impugnata) -, la Corte di merito ha ampiamente chiarito che la postazione alla guida dell’escavatore impediva al DL.A. un’adeguata visuale a 360 gradi; per tale ragione egli non si era accorto – né poteva accorgersi – della presenza del L.M.. Quanto a quest’ultimo, il comportamento, certamente imprudente, di quest’ultimo é stato comunque valorizzato nella sentenza impugnata; ma non può invece in alcun modo affermarsi che esso abbia avuto portata interruttiva del nesso causale, non potendosi parlare di abnormità o di eccentricità del comportamento dello stesso, proprio perché é la stessa normativa relativa ai cantieri a prevedere, espressamente, rischi del tipo di quello concretizzatosi: è appena il caso di ricordare che la carenza – accertata dall’ispettrice S.M. dell’ASL – delle misure inserite nei piani di sicurezza – e di cui era necessaria l’attuazione – e finalizzate a regolamentare la viabilità principale di cantiere (par. 2.2.2 lett. C) e a fronteggiare il rischio di investimento dei veicoli circolanti nell’area di cantiere (par.2.2.3. lett. A), ha avuto rilevanza causale sull’evento letale.

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