PNRR – Decreto produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale

Biometano (gse.it)

Decreto 15 settembre 2022 Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale.

l presente decreto, in  attuazione  dell'art.  11,  comma  1  e dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con le  misure  di  sostegno agli  investimenti  previsti  dal  Piano  nazionale  di   ripresa   e resilienza nell'ambito della Missione 2, Componente  2,  Investimento 1.4  -  «Sviluppo  del  biometano,  secondo  criteri  per  promuovere
l'economia circolare», per un ammontare complessivo  pari  a  1.730,4 milioni di euro. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi al biometano  immesso  nella  rete del  gas  naturale  e  prodotto,  nel  rispetto  dei   requisiti   di sostenibilità previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti  di nuova realizzazione alimentati  da  matrici  agricole  e  da  rifiuti organici o da impianti per la produzione di  elettricità  da  biogas agricolo oggetto di riconversione. 

3. Accedono agli incentivi di cui al presente decreto gli  impianti per i quali gli interventi di cui al comma 2 non sono  stati  avviati prima della pubblicazione della graduatoria  ai  sensi  dell'art.  5, comma 2, secondo periodo e  che  completano  la  realizzazione  delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in  esercizio  entro  il  30 giugno 2026. Ai  fini  del  presente  decreto  e  conformemente  alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli  interventi di cui al comma 2 si intendono  avviati  al  momento  dell'assunzione
della prima obbligazione che  rende  un  investimento  irreversibile, quale, a titolo esemplificativo,  quella  relativa  all'ordine  delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di  costruzione.  L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi  preliminari  di  fattibilità  non  sono  da considerarsi come avvio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 2. 
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