Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 – misure urgenti in materia di cessione dei crediti

Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77″ (889)

Atto Camera: 889

Sintesi del contenuto
Il decreto-legge n. 11 del 2023 contiene alcune Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’articolo 1, comma 1, lettera a) vieta dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di
acquistare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura
.
L’articolo 1, comma 1, lettera b) circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.
Ferma restando l’ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione (dettagliata nella norma in esame) riguardante le opere da cui origina il credito di imposta.

L’esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei soggetti professionali (diversi dai consumatori o utenti) che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione.

Si chiarisce infine che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

L’articolo 2 stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito con riferimento ai crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconoscendo alcune deroghe a tale principio, ed abroga una serie di norme che, nella disciplina previgente all’articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi.

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