Codice dei contratti pubblici

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78

Dossier Atto del Governo: 019

Articolo 1
Nella relazione illustrativa allo schema in esame si legge che il vigente D. Lgs. n. 50/2016 non contiene una parte iniziale dedicata ai principi generali e si limita a delineare l’ambito di applicazione del codice, le competenze legislative tra Stato e regioni e a introdurre un corposo elenco di definizioni, facendo così subire al ruolo dei principi “una compressione rilevante da parte delle norme puntuali, che finiscono per erodere ambiti di discrezionalità alle amministrazioni pubbliche, indotte a considerare tali principi come valori astratti a cui deve rispondere, in via solo tendenziale, la loro azione”. La codificazione dei principi nello schema in esame risponde invece alla finalità di disciplinare valori e criteri di valutazione immanenti all’ordine giuridico, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme e dotati di una funzione “nomogenetica” rispetto alle singole norme. “.

L’articolo 2 codifica il principio della fiducia.
Il comma 1 dispone che l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
La relazione illustrativa segnala che codificazione del principio della fiducia nell’azione legittima trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici rappresenta “un segno di svolta rispetto alla logica fondata sulla sfiducia (se non sul “sospetto”) per l’azione dei pubblici funzionari, che si è sviluppata negli ultimi anni, anche attraverso la stratificazione di interventi normativi non sempre coordinati tra loro, e che si è caratterizzata da un lato per una normazione di estremo dettaglio, che mortificava l’esercizio della discrezionalità, dall’altro per il crescente rischio di avvio automatico di procedure di accertamento di responsabilità amministrative, civili, contabili e penali che potevano alla fine rivelarsi prive di effettivo fondamento”.
Il comma 2 stabilisce che il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.


Questa lettera è stata scritta oltre tre secoli fa dall’architetto Sébastien Le Prestre, Marchese di Vauban (Maresciallo di Francia 1633-1707) al ministro della Guerra François Michel Le Tellier, Marchese di Louvois (1641-1691)

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