Giurisprudenza – Lavoratore investito da una cassaforma in cemento – responsabilità del preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 13 giugno 2024, n. 23648 – Lavoratore investito da una cassaforma in cemento armato movimentata da un mezzo meccanico. Responsabilità del preposto
4.1 Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori, mentre il preposto è chiamato a intercettare e a impedire il formarsi di non corrette metodiche dei lavori cui sovraintende (Sez.4, n.22813 del 21/05/2015, Palazzolo, Rv.263497).
4.2 Invero, quanto alla dedotta condotta imprudente o incauta del lavoratore, è stato evidenziato dal S.C. che la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento-morte o lesioni del lavoratore, che ne sia conseguito, può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento quando, per la sua stranezza ed imprevedibilità, non sia neppure collegato al segmento di lavorazione impegnato; in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (vedi Sez.4, 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv.250709; n. 16397 del 5/03/2015, Guida, Rv.263386), ipotesi nella specie non ipotizzabile essendo emerso che il lavoratore si è limitato a dare esecuzione ad uno specifico ordine di lavoro promanante dal preposto alle lavorazioni.