Materiali da costruzione: il Consiglio europeo adotta il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione
Materiali da costruzione: il Consiglio adotta il regolamento per prodotti da costruzione puliti e intelligenti
Il Consiglio ha adottato oggi il regolamento sui prodotti da costruzione (RDC), che armonizza le norme dell’UE per la commercializzazione di tali prodotti, ne facilita la libera circolazione nel mercato unico, riduce gli oneri amministrativi e promuove l’economia circolare e lo sviluppo tecnologico in tale settore. Questa è l’ultima fase del processo decisionale.
L’RDC aggiorna le norme dell’UE vigenti in questo settore, offre l’opportunità di adattare la normazione ai nuovi sviluppi tecnici, fornendo migliori informazioni ai consumatori con la creazione di passaporti digitali dei prodotti e facilitando le scelte ecologiche. Il nuovo regolamento facilita l’adozione di nuove norme e conferisce alla Commissione il potere di adottare specifiche comuni a determinate condizioni quando il normale percorso di normazione è bloccato. Prevede inoltre lo sviluppo di un sistema di passaporto digitale per i prodotti da costruzione – Articoli 77, co. 5 e 8 e 78.
L’RDC stabilisce gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e di altri operatori economici e rafforza la vigilanza del mercato e la protezione dei consumatori. Allo stesso tempo, il CPR rispetta il fatto che il diritto di regolamentare i lavori di costruzione rimane di competenza nazionale.
L’ecosistema delle costruzioni rappresenta quasi il 5,5% del PIL dell’UE e dà lavoro a circa 25 milioni di persone in oltre 5 milioni di imprese. L’industria dei prodotti da costruzione comprende 430 000 imprese nell’UE, con un fatturato totale di 800 miliardi di euro. Si tratta principalmente di piccole e medie imprese. Esse costituiscono una risorsa economica e sociale fondamentale per le comunità locali delle regioni e delle città europee.
Gli edifici sono responsabili di circa il 50% dell’estrazione e del consumo di risorse e di oltre il 30% del totale dei rifiuti dell’UE ogni anno. Inoltre, gli edifici sono responsabili del 40% del consumo energetico dell’UE e del 36% delle emissioni di gas serra legate all’energia.
Il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione aggiorna la legislazione esistente in questo settore, che risale al 2011. La revisione del regolamento sui prodotti da costruzione fa parte del pacchetto di misure che la Commissione ha presentato il 30 marzo 2022, insieme al regolamento sulla progettazione ecocompatibile e alla strategia dell’UE per i tessili sostenibili e circolari. Queste misure fanno parte del Green Deal europeo e del piano d’azione per l’economia circolare.
Mandato negoziale del Consiglio 2022/0094(COD)
Proposta della Commissione
Da segnalare:
La presente proposta mira ad affrontare i problemi seguenti:
Problema 1: il mercato unico dei prodotti da costruzione non è stato realizzato.
Il processo di normazione posto al centro del CPR è stato poco efficiente. Negli ultimi anni, i
progetti di norme armonizzate elaborati dalle organizzazioni europee di normazione hanno
raramente potuto essere citati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, principalmente in
ragione di carenze giuridiche. La mancanza di citazione di norme armonizzate aggiornate per
i prodotti da costruzione è un fattore chiave che compromette il buon funzionamento del
mercato unico, creando ostacoli agli scambi nonché costi e oneri amministrativi aggiuntivi per
gli operatori economici.
Problema 2: sfide in termini di attuazione a livello nazionale.
Tali questioni aumentano inoltre la complessità del quadro giuridico e contribuiscono al fatto
che le attività di vigilanza del mercato varino notevolmente (in termini di qualità ed efficacia) da uno Stato membro all’altro. Una vigilanza del mercato e un’applicazione inefficaci limitano in generale la fiducia nel quadro normativo e costituiscono pertanto un disincentivo per le imprese a rispettare la normativa.
Nella relazione di attuazione sono stati individuati svantaggi legati al funzionamento degli
organismi notificati, indicanti che le pertinenti disposizioni del CPR trarrebbero vantaggio da
una maggiore precisione, ad esempio per quanto concerne i requisiti che li riguardano (articolo 43 del CPR), gli obblighi operativi degli stessi (articolo 52) e il loro coordinamento (articolo 55).
Problema 3: complessità del quadro giuridico/semplificazione non conseguita.
Le specifiche tecniche armonizzate mettono a disposizione un linguaggio tecnico comune su
come sottoporre a prova e comunicare la prestazione dei prodotti da costruzione (ad esempio
reazione al fuoco, conducibilità termica o isolamento acustico). La marcatura CE a norma del
CPR è collegata alla valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione e non alla sua
conformità a requisiti dei prodotti, in quanto questi ultimi non sono stabiliti in tale regolamento. Dato che si tratta di una situazione alquanto eccezionale rispetto ad altre
normative del nuovo quadro legislativo, il significato della marcatura CE è spesso frainteso e
interpretato erroneamente.
Problema 4: il CPR non è in grado di realizzare priorità politiche più ampie, quali la
transizione verde e digitale e la sicurezza dei prodotti.
I metodi di valutazione armonizzati disponibili per la prestazione dei prodotti da costruzione
riguardano soltanto alcuni elementi legati agli impatti ambientali, quali l’inquinamento, ma
non sono stati stabiliti per quanto riguarda l’uso sostenibile delle risorse naturali. Inoltre, il CPR non consente di stabilire requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione, una circostanza questa che ostacola la possibilità di affrontare le questioni non
legate alla prestazione. Tuttavia, al fine di stimolare gli incentivi e la domanda di prodotti da
costruzione a basse emissioni di carbonio e capaci di stoccare carbonio, sono necessarie
informazioni coerenti e trasparenti sulla prestazione dei prodotti da costruzione in materia di
clima, ambiente e sostenibilità, nonché sulla possibilità di disciplinare le caratteristiche intrinseche del prodotto, quali la durabilità o la riparabilità. Il miglioramento della circolarità
dei prodotti da costruzione rafforzerà inoltre la resilienza dell’UE per quanto concerne l’accesso ai materiali da costruzione.
Il capo III (articoli da 19 a 33) definisce i diritti e gli obblighi degli operatori economici.
Stabilisce obblighi generali e dettagliati per i fabbricanti, anche per quanto riguarda le modalità di utilizzo delle specifiche tecniche armonizzate pertinenti (norme armonizzate e atti delegati) ai fini della valutazione e della dichiarazione della prestazione del prodotto.
In particolare, l’articolo 22 definisce gli obblighi ambientali per i fabbricanti, compreso l’obbligo di dichiarare le caratteristiche di sostenibilità obbligatorie di cui all’allegato I, parte A, sezione 2, il potenziale di riscaldamento globale e i requisiti basati sulle prestazioni o il tenore minimo di contenuto riciclato.
A seguito dell’adozione di atti delegati per una determinata famiglia di prodotti, i fabbricanti sono inoltre tenuti a:
1. progettare e fabbricare i prodotti e i relativi imballaggi in modo tale che la loro sostenibilità ambientale e climatica complessiva raggiunga lo stato dell’arte;
2. privilegiare i materiali riciclabili e i materiali prodotti dal riciclaggio;
3. rispettare gli obblighi in materia di tenore minimo di contenuto riciclato e altri valori limite per la sostenibilità ambientale contenuti nelle specifiche tecniche armonizzate;
4. impedire l’obsolescenza prematura dei prodotti, utilizzare parti affidabili e progettare prodotti in modo tale che la loro durabilità non scenda al di sotto della durabilità media dei prodotti per la rispettiva categoria;
5. progettare i prodotti in modo che possano essere facilmente riparati, ricondizionati e aggiornati.
Il capo IV (articoli da 34 a 42) contiene disposizioni concernenti le norme relative ai prodotti
da costruzione e i documenti per la valutazione europea. Comprende l’applicazione obbligatoria di tutti i requisiti basati sulle prestazioni e volontaria dei requisiti intrinseci dei
prodotti.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 92 – Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2045.