Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi
1) Al fine di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario garantire che la concorrenza non sia falsata e che la circolazione delle merci non sia ostacolata. La direttiva 85/374/CEE del Consiglio (3) stabilisce norme comuni in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi con l’obiettivo di eliminare le disparità esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri che possono falsare la concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Una maggiore armonizzazione delle norme comuni in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi stabilite in tale direttiva contribuirebbe ulteriormente al conseguimento di tali obiettivi, comportando nel contempo un maggiore grado di protezione della salute o dei beni dei consumatori e di altre persone fisiche.
39) Nella transizione da un’economia lineare a un’economia circolare, i prodotti sono concepiti per essere più durevoli, riutilizzabili, riparabili e facili da migliorare. L’Unione promuove anche forme di produzione e consumo innovative e sostenibili che prolungano la funzionalità dei prodotti e dei relativi componenti, come la rifabbricazione, il ricondizionamento e la riparazione, come stabilito nella comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare – Per un’Europa più pulita e più competitiva». Il prodotto che subisca modifiche sostanziali e che venga successivamente messo a disposizione sul mercato o messo in servizio è considerato un prodotto nuovo. Se la modifica è effettuata al di fuori del controllo del fabbricante originario, la persona che ha apportato la modifica sostanziale dovrebbe poter essere ritenuta responsabile in qualità di fabbricante del prodotto modificato, dato che è responsabile della conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza a norma del pertinente diritto dell’Unione. Per determinare se una modifica sia sostanziale è necessario basarsi sui criteri stabiliti dal pertinente diritto dell’Unione e nazionale in materia di sicurezza dei prodotti, compreso il regolamento (UE) 2023/988.
40) Poiché i prodotti possono essere progettati in modo da consentire di apportare modifiche tramite modifiche del software, compresi gli aggiornamenti, alle modifiche effettuate mediante un aggiornamento o una miglioria del software dovrebbero applicarsi gli stessi principi applicati alle modifiche effettuate in altri modi. Se una modifica sostanziale è apportata mediante un aggiornamento o una miglioria del software, o a causa dell’apprendimento continuo di un sistema di IA, il prodotto modificato in maniera sostanziale dovrebbe essere considerato come messo a disposizione sul mercato o messo in servizio al momento in cui è effettivamente apportata la modifica.
42) Poiché gli operatori economici sono soggetti a una responsabilità che prescinde dalla colpa, e al fine di garantire una giusta ripartizione dei rischi, l’onere di provare il danno, il carattere difettoso del prodotto e il nesso di causalità che li unisce dovrebbe incombere, in conformità del livello probatorio applicabile a norma del diritto nazionale, al soggetto che chiede il risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso. Il soggetto che chiede il risarcimento del danno è però spesso in una situazione di netto svantaggio rispetto al fabbricante per quanto concerne la possibilità di ottenere e comprendere le informazioni sulle modalità di fabbricazione e funzionamento del prodotto. Tale asimmetria in termini di informazioni può compromettere la giusta ripartizione dei rischi, specialmente nei casi più complessi da un punto di vista tecnico o scientifico. È pertanto necessario agevolare per l’attore l’accesso agli elementi di prova da utilizzare nei procedimenti giudiziari.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.
2. La presente direttiva non si applica al software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un’attività non commerciale.
3. La presente direttiva non si applica ai danni causati da incidenti nucleari, nella misura in cui la responsabilità per tali danni sia già disciplinata da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri.