D. Lgs. n. 48 / 2020 Recepimento Direttiva UE/2018/844 Efficienza e Prestazione Energetica

D. Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 – Attuazione della Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

cfr. Decreto Milleproroghe – emendamento comunità energetiche e Legge 11 dicembre 2012, n. 220, artt. 5 e 7 


Documenti preliminari

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Parere Commissioni Camera 23 aprile 2020
Commissione X ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) pag. 28

Commissione XIV ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) pag. 53

Conferenza Unificata – Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 12 marzo: Posizione sullo schema di decreto legislativo

In particolare:
L’articolo l indica le finalità del provvedimento e aggiorna il titolo del decreto legislativo per tenere conto della nuova direttiva che viene recepita.

L’articolo 2 introduce modifiche all’articolo l del decreto legislativo concernente le finalità, al fine di introdurre quelle non precedentemente previste dalla normativa e introdotte dalla EPBD III, come ad esempio la strategia nazionale di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale, gli strumenti per favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi e la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

L’articolo 3 introduce modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo, concernente le definizioni, per integrare nella normativa nazionale le nuove definizioni introdotte dalla EPBD III.
In particolare, sono state novellate le definizioni di “generatore di calore” e di “impianto termico“, nonché sono state introdotte tutte le definizioni contenute nella direttiva 84412018/UE.

L’articolo 4 introduce modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo, in merito all’ambito di intervento, dettagliando e declinando le tematiche oggetto della disciplina.

È infatti necessario prevedere, nell’ambito di
intervento, le nuove discipline trattate dalla direttiva 844/2018/UE, quali l’integrazione negli edifici di impianti tecnici per l’edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e la strategia di lungo termine per fa ristrutturazione del parco immobiliare nazionale.

Inoltre, è stata aggiornata la materia delle esclusioni, con particolare riferimento agli edifici oggetto di tutela artistica e agli edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica.

L’articolo 5 aggiunge l’articolo 3-bis al decreto legislativo, che delinea i criteri per la predisposizione della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare, in linea con quanto richiesto dalla direttiva 844/2018/UE e tenendo conto di quanto indicato dalle raccomandazioni (UE) richiamate in premessa.
Si è inoltre tenuto conto della prima versione della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare, già predisposta dall’Italia in attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 102/2014.

L’articolo 6 introduce modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo, volte ad aggiornare i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici, con le nuove disposizioni introdotte dalla EPBD III, come ad esempio l’integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica negli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazione, nonché le disposizioni relative agli interventi di sostituzione degli impianti tecnici negli edifici.
Lo stesso articolo dettaglia i criteri per l’integrazione negli edifici delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici, secondo quanto previsto dalla direttiva 844/20 18/UE.

Art. 9 – A.P.E.
L’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. …

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