U.E. – Corte dei Conti – Azione dell’UE per il clima

La Commissione ha assunto l’impegno, per il periodo 2014-2020, di spendere per l’azione per il clima almeno un euro su cinque (20 %) del bilancio dell’UE.

Ha adesso innalzato detto valore obiettivo al 25 % (un euro su quattro) per il periodo 2021-2027. Secondo una nuova analisi della Corte dei conti europea, definire questi valori-obiettivo può costituire un efficace passo avanti verso il conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE, purché la metodologia utilizzata per monitorare i fondi sia valida ed applicata uniformemente a tutti i settori d’intervento.

Far fronte ai cambiamenti climatici rappresenta una priorità fondamentale per l’UE. Invece di creare un apposito strumento di finanziamento per far fronte ai cambiamenti climatici, la Commissione ha scelto di definire un valore-obiettivo per la percentuale del bilancio dell’UE da spendere per l’azione per il clima. In tale contesto, monitorare la spesa relativa al clima significa misurare il contributo finanziario proveniente da diverse fonti di finanziamento dell’UE al conseguimento degli obiettivi climatici, nonché determinare se questi valori-obiettivo di spesa siano stati raggiunti.

In particolare:
08 La proposta prevede pertanto ulteriori finanziamenti per le regioni che hanno già ricevuto fondi dedicati per la modernizzazione energetica. La Corte non ha individuato
un’analisi completa delle realizzazioni conseguite
in queste regioni grazie ai precedenti finanziamenti dell’UE, né delle necessità ancora da soddisfare. È importante che i piani
per una transizione giusta affrontino la questione del coordinamento e della complementarità delle varie fonti di finanziamento.

09 Nella proposta, il collegamento tra performance e finanziamenti è relativamente debole e vi è il rischio significativo che l’utilizzo di tali fondi non ponga fine alla forte dipendenza di alcune regioni dalle attività ad alta intensità di carbonio. Tale rischio è accentuato dalla durata limitata del programma: se la prevista riduzione dell’occupazione nei settori ad alta intensità di carbonio non viene raggiunta nell’arco del periodo considerato, vi è il rischio che siano stanziati ulteriori fondi per finanziare
la transizione.

23 Se da un lato queste rettifiche finanziarie introdurrebbero una componente di condizionalità in materia di performance, dall’altro l’incentivo è ridotto in quanto gravi carenze in materia di performance non comporterebbero alcuna rettifica, e per il fatto che gli indicatori comuni non rispecchiano chiaramente l’obiettivo della transizione dai settori ad alta intensità di carbonio.

La Corte ha osservato in precedenza, in altri settori di intervento, che anche in presenza di risultati notevolmente al di sotto dei target finali l’impatto sui finanziamenti dell’UE può essere limitato.
Sarebbe preferibile utilizzare un modello di erogazione che colleghi il versamento dei fondi al raggiungimento degli obiettivi. Tale approccio potrebbe essere associato all’obbligo di rimborsare il finanziamento qualora gli impegni stabiliti nei piani territoriali per una transizione giusta non siano mantenuti per un determinato periodo.

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