U.E. – Il Consiglio adotta la riforma della tariffazione stradale (Eurobollo)

Principali caratteristiche delle norme rivedute – Pedaggi calcolati in base alla distanza percorsa e diritti di utenza basati sulla durata (bolli di circolazione)

bolli di circolazione basati sulla durata saranno gradualmente eliminati per i veicoli pesanti sulla rete centrale TEN-T entro otto anni dall’entrata in vigore della direttiva. Nei casi in cui applicano un sistema comune di bolli, come il trattato sull’Eurobollo, gli Stati membri disporranno di due anni aggiuntivi per adattare o sopprimere tale sistema.

Le strade interessate dall’eliminazione graduale sono le strade principali sulle quali si concentra la maggior parte del transito internazionale di veicoli commerciali. Gli Stati membri possono continuare ad applicare bolli di circolazione su altre parti della loro rete.

Deroghe all’eliminazione graduale dei bolli di circolazione sono consentite in circostanze debitamente giustificate, ad esempio in caso di bassa densità di popolazione o quando un bollo si applica a un tratto limitato di strada, previa notifica alla Commissione.

Gli Stati membri avranno anche la possibilità di istituire un sistema di tariffazione combinato per i veicoli pesanti o per alcune tipologie di veicoli pesanti, che associ elementi basati sulla distanza e sulla durata e integri i due strumenti di differenziazione (il nuovo strumento basato sulle emissioni di CO2 e quello esistente basato sulle classi EURO). Questo sistema consentirà la piena attuazione dei principi “chi utilizza paga” e “chi inquina paga”, lasciando nel contempo agli Stati membri la necessaria flessibilità nella progettazione dei propri sistemi di tariffazione stradale.

Come principio di base della tariffazione stradale, tuttavia, gli Stati membri mantengono la facoltà di applicare pedaggi e diritti di utenza per le varie categorie di veicoli, quali veicoli pesanti, veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, pullman e autobus, veicoli leggeri, veicoli commerciali leggeri, minibus e autovetture, indipendentemente gli uni dagli altri. Ad esempio, gli Stati membri possono decidere di non applicare alcuna tassa agli autobus.

In base alle norme sui periodi di validità dei bolli di circolazione, questi ultimi dovranno inoltre essere messi a disposizione per un giorno, nonché per una settimana o dieci giorni o entrambi. Tuttavia, gli Stati membri possono limitare l’utilizzo del bollo giornaliero unicamente a fini di transito.

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