Con il Decreto 3 settembre 2021 sono stati aggiornati i criteri diretti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi nonché le misure precauzionali di esercizio, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
In particolare il Decreto stabilisce che:
1) Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2) Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I del Decreto in oggetto.
3) Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei punti succitati i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
Il decreto rappresenta uno strumento fondamentale per contribuire al miglioramento della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro allineando i criteri di prevenzione incendi adottati nei luoghi di lavoro ai criteri introdotti dal decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
Inoltre al fine della necessaria uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale del Decreto in argomento, in data 08/11/2021 è stata emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica la circolare DCPREV 16700 con cui sono state indicate le caratteristiche peculiari del Decreto ed in particolare sono stati evidenziati: 1) I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro; 2) I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
Il testi sono pubblicati nella sezione “Norme di prevenzione on line”