U.E. – D. Lgs. 199/2021 – Regolamento Efficienza energetica e Comunità energetiche


DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.


Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 292


Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine


Decreto Milleproroghe 2020 – Comunità energetiche e fornitura elettrica a navi – Green Grid Italia


Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Ministero della Transizione Ecologica)

Il decreto, redatto in coerenza con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), intende accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili. Sono individuati strumenti calibrati sulla base dei settori d’uso, delle tipologie di interventi e della dimensione degli impianti, con un approccio che mira al contenimento del consumo di suolo e dell’impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell’aria. L’approccio per le autorizzazioni è quello della semplificazione e di una partecipazione positiva degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni tramite un percorso condiviso di individuazione di aree idonee. Per gli incentivi, la scelta è quella di introdurre una forte semplificazione nell’accesso ai meccanismi e, al contempo, fornire una maggiore stabilità tramite l’introduzione di una programmazione quinquennale, al fine di favorire gli investimenti nel settore.

Centrale la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la gestione delle produzioni degli impianti a fonti rinnovabili: prevista un’accelerazione nello sviluppo della rete elettrica e della rete gas e semplificazioni per la realizzazione degli elettrolizzatori alimentati da fonti rinnovabili.

Il testo prevede altresì una serie di disposizioni nell’ottica del Green New Deal, necessarie per dare attuazione alle misure del PNRR in materia di energie rinnovabili, con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all’aggiornamento degli obiettivi nazionali derivante dalla modifica della legge europea sul clima, in attuazione del pacchetto “Fit for 55”. 


TITOLO I FINALITA’, DEFINIZIONI E OBIETTIVI NAZIONALI
L’articolo 1 reca le finalità del presente decreto, individuate nell’accelerazione della crescita sostenibile.

L’articolo 2 reca le definizioni, tra cui quella di “energia da fonti rinnovabili” come energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termica e fotovoltaica, e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

L’articolo 3 sancisce che l’Italia intende conseguire un obiettivo minimo del 30 % come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo.

TITOLO II – REGIMI DI SOSTEGNO E STRUMENTI DI PROMOZIONE
L’articolo 4 prevede che i regimi di sostegno di cui al presente titolo si conformano ai seguenti criteri generali:

  1. l’incentivo ha lo scopo di assicurare un’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
  2. l’incentivo non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge;
  3. è rispettato il principio secondo il quale non possono accedere agli incentivi le iniziative imprenditoriali per cui è comprovata la bancabilità dell’iniziativa anche in assenza di sostegno pubblico;
  4. gli incentivi di cui ai Capi II e III trovano copertura sulle componenti delle tariffe dell’energia elettrica e del gas secondo modalità definite in ciascuna disciplina specifica, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 15;
  5. i regimi di sostegno sono adottati in conformità con le regole europee in materia di aiuti di stato.

CAPO IIREGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

L’articolo 5 definisce le caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra i quali la copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

L’articolo 6 rinvia a decreti ministeriali l’attuazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti dettando ulteriori criteri direttivi. Tra l’altro si prevedono sistemi di controllo e regolazione delle procedure competitive.

L’articolo 7 rinvia a decreti ministeriali l’attuazione dei sistemi di incentivazione per gli impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW, dettando ulteriori criteri direttivi.

L’articolo 8 rinvia a decreti ministeriali l’aggiornamento dei meccanismi di incentivazione per impianti da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità, sulla base di specifici criteri direttivi.

L’articolo 9 prevede che i decreti ministeriali di cui ai precedenti articoli 6,7 e 8 definiscano tempi e modalità di raccordo con le procedure di assegnazione già attivate al fine di garantire continuità nell’erogazione degli incentivi. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali citati, il meccanismo dello scambio sul posto è soppresso.

CAPO IIIREGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI, IL BIOMETANO E LO SVILUPPO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

L’articolo 10 prevede l’aggiornamento del meccanismo dei contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (cosiddetto Conto termico), e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all’articolo 28 del d.lgs. 28/2011 (che prevede la copertura dei costi a carico della tariffa del gas naturale) secondo i seguenti criteri generali:

  1. si applica anche ad interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo;
  2. sono ammesse all’incentivazione le comunità di energia rinnovabili nonché le configurazioni di autoconsumo collettivo per il tramite dei rispettivi soggetti rappresentanti, ivi inclusi i casi in cui i poteri di controllo delle comunità risultino attribuiti per la maggioranza a pubbliche amministrazioni, fermo restando il divieto di cumulo di più incentivi per lo stesso intervento;
  3. sono promosse soluzioni tecnologiche che favoriscano l’utilizzazione integrata degli strumenti di cui al presente Titolo, per garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi, il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la massimizzazione dell’autoconsumo di energia rinnovabile prodotta negli edifici stessi, con particolare riferimento ai servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

L’articolo 11 prevede i sistemi di incentivo del biometano, con copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

L’articolo 12 modifica l’articolo 32, comma 1, lettera b), del d.lgs. 28/2011 che attualmente prevede interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tramite un fondo istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm3.

In particolare, con le modifiche proposte, si prevede che siano oggetto di sostegno non più i fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici ma i progetti sinergici a quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che consentano di accelerare lo sviluppo tecnologico e industriale.

Inoltre, il sostegno sarà destinato anche alla realizzazione di comunità dell’energia, sistemi di autoconsumo collettivo, sistemi di distribuzione chiusi, attività strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e alla realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e analisi per la programmazione territoriale.

TITOLO III – PROCEDURE AUTORIZZATIVE, CODICI E REGOLAMENTAZIONE TECNICA
L’articolo 18 descrive l’oggetto del Capo in cui è inserito e modifica l’articolo 4 del d.lgs. 28/2011 che elenca i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili da applicare secondo il principio di proporzionalità.

L’articolo 19 demanda ad un regolamento la definizione delle modalità con cui presentare istanze per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili presso lo Sportello unico per l’edilizia nonché presso lo Sportello unico per le attività produttive.

Sono dettati specifici criteri per l’emanazione del regolamento, tra cui quello che prevede che gli sportelli citati mettano a disposizione e forniscano anche online un manuale delle procedure vigenti a livello nazionale, rivolto agli sviluppatori di progetti che tratti distintamente anche progetti su piccola scala e progetti di autoconsumo di energia rinnovabile, appositamente predisposto da GSE e aggiornato con continuità.

L’articolo 20 rinvia a decreti ministeriali la disciplina di principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

CAPO II REGOLAMENTAZIONE TECNICA E OBBLIGHI
L’articolo 26 impone ai progetti di edifici di nuova costruzione e ai progetti di ristrutturazioni importanti di primo livello, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo quanto previsto dall’allegato III al decreto.

Una copia della relazione del progettista è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili e al fine di alimentare il Portale per l’efficienza energetica degli edifici. Si prevede che per gli edifici individuati come beni culturali o beni paesaggistici (ma solo per due categorie sulle quattro esistenti, quelle di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 136) possa non ottemperarsi all’obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili qualora il progettista evidenzi che l’utilizzo delle fonti rinnovabili sia incompatibile con il vincolo culturale, storico, artistico e paesaggistico. L’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili non si applica agli edifici pubblici posti nella disponibilità dei corpi armati nel caso in cui risulti incompatibile con la loro natura e destinazione o qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.

L’articolo 27 prevede un obbligo di incremento dell’energia rinnovabile termica nelle forniture di energia a carico delle società che effettuano vendita di energia termica a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui a decorrere dal 2024.

Con decreto ministeriale dovranno essere stabiliti, oltre alla misura dell’obbligo, modalità di verifica del rispetto dell’obbligo, il versamento di somme di denaro per i soggetti che non rispettano l’obbligo presso un fondo costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente. L’articolo 28 impone al Gestore dei Mercati Energetici – GME spa la realizzazione di una bacheca informatica con lo scopo di promuovere l’incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti di compravendita di lungo termine di energia rinnovabile.


TITOLO IV – AUTOCONSUMO, COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI E SISTEMI DI RETE
L’articolo 30 definisce il cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile e il caso in cui più clienti finali agiscano collettivamente come autoconsumatori.

L’articolo 31 prevede il diritto dei clienti finali a organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati determinati requisiti e condizioni.

L’articolo 32 prevede che i clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto dì quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell’energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.

L’articolo 33 prevede che il GSE provvede a monitorare l’evoluzione dell’energia soggetta al pagamento degli oneri generali di sistema e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo e dell’evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti

CAPO IIIRETI ELETTRICHE, GAS E RETI DI IDROGENO
L’articolo 35 impone obblighi ai gestori di rete per garantire un’accelerazione nel potenziamento della rete elettrica per accogliere le quote di produzione crescenti da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle infrastrutture necessarie per la connessione degli impianti, allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, al collegamento degli impianti eolici off-shore.

L’articolo 36 detta disposizioni volte a regolamentare il sistema di misura dell’energia elettrica da fonti rinnovabili per l’attribuzione degli incentivi, demandando a GSE le verifiche di congruità sui dati trasmessi dai gestori di rete e la redazione di un rapporto annuale da trasmettere all’ARERA e al Ministero della transizione ecologica contenente informazioni e analisi sulla rilevazione e trasmissione dei dati.

L’articolo 37 prevede l’integrazione del regolamento per la redazione del piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2013. L’ARERA semplifica e aggiorna le proprie disposizioni inerenti le modalità e le condizioni per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas, includendo anche altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l’idrogeno, anche in miscela.

L’articolo 38 reca la disciplina autorizzatoria per la realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno.

TITOLO V – ENERGIA RINNOVABILE NEI TRASPORTI
L’articolo 39 prevede l’obbligo per i singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell’anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico.

L’articolo 40 reca norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere.

L’articolo 41 demanda ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità di partecipazione delle istituzioni nazionali e dei soggetti interessati alla banca dati dell’Unione europea per la tracciabilità di carburanti liquidi e gassosi per il trasporto di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

TITOLO IV – INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GARANZIE DI ORIGINE
L’articolo 46 disciplina le garanzie di origine che hanno lo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili. A tal fine il GSE provvede all’emissione, alla gestione del registro, al trasferimento e all’annullamento delle garanzie di origine e assicura che esse siano precise, affidabili, a prova di frode.

L’articolo 47 modifica l’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011 in tema di sistemi di qualificazione degli installatori.


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