U.E. – regolamento mercato interno energia elettrica

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 210 – Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche’ recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE


Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 294


Articolo 2
(Modifiche e integrazioni all’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)

Il comma 2, modificando l’articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, definisce la linea diretta come una linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero una linea elettrica che un produttore e un’impresa fornitrice di energia elettrica utilizzano per approvvigionare direttamente i propri siti, le società controllate ed i propri clienti. Inoltre dispone che il servizio ancillare non relativo alla frequenza è un servizio utilizzato da un Gestore del sistema di trasmissione o da un Gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione, per le immissioni e i prelievi di potenza reattiva, per il mantenimento dell’inerzia, per la stabilità della rete e la potenza di corto circuito, per la capacità di black start e per la capacità di funzionamento in isola.

Infine definisce impresa elettrica ogni persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.


Articolo 3
(Definizioni)

Il comma 1 dispone che agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni riguardanti i termini di cliente attivo (comma 2), di comunità energetica dei cittadini (comma 3), di centro di coordinamento regionale (comma 4), di componenti di rete (comma 5), di stoccaggio di energia (comma 6), di impianto di stoccaggio (comma 7), di gestione della domanda (comma 8), di aggregazione (comma 9), di aggregatore indipendente (comma 10), di partecipante al mercato (comma 11), di interconnettore (comma 12), di responsabile del bilanciamento (comma 13), di contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica (comma 14) e di rete pubblica con obbligo di connessione di terzi (comma 15).


Articolo 7
(Diritto a cambiare fornitore)

Il comma 1 riconosce ai clienti, singoli o aggregati, il diritto di cambiare, senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi, il proprio fornitore nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta. Il nuovo fornitore o il nuovo partecipante al mercato coinvolto in un’aggregazione emette una bolletta per il periodo compreso tra il cambio e l’ultimo giorno del mese in corso al momento del cambio. I successivi periodi di fatturazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell’avvenuto cambio.

Il comma 2 stabilisce che ciascun fornitore indica ai propri clienti, nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto di fornitura, all’interno del contratto stesso e nelle bollette periodicamente inviate, le modalità attraverso le quali è possibile cambiare fornitore, nonché l’indirizzo, anche di posta elettronica ordinaria, al quale la richiesta deve essere trasmessa.

Il comma 3 dispone che l’ARERA avvia una consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell’energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori iscritte nel registro di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al fine di adottare misure idonee a garantire che, al più tardi a far data dal 1° gennaio 2026, sia assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro 24 ore dalla richiesta.

Il comma 4 esclude, fatta eccezione per l’ipotesi prevista dal comma 5, che l’esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti civili e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di Euro, sia soggetto ad alcun onere.


Articolo 8
(Contratti con prezzo dinamico dell’energia elettrica)

Il comma 1 riconosce ai clienti finali che dispongono di un contatore intelligente il diritto a concludere, su loro espressa richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica con ciascun fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali. Il cliente finale deve esprimere il proprio consenso espresso e specifico alla conversione del proprio contratto di fornitura in un contratto con prezzo dinamico.

Il comma 2 richiede che il contratto di fornitura con prezzo dinamico si basi sui dati effettivi di consumo del cliente finale, come rilevati dal contatore intelligente, che consente il controllo e la verifica dei dati ad opera del cliente stesso. I dati di consumo sono riportati anche nella bolletta e negli altri documenti di fatturazione, i quali indicano altresì il calcolo degli importi fatturati.

Il comma 3 prevede che, nell’offerta relativa a un contratto di fornitura con prezzo dinamico, il fornitore informi il cliente finale sulle condizioni contrattuali e sui prezzi di riferimento utilizzati, sulle opportunità e sui rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonché sulla necessità di installare un contatore intelligente e sui relativi tosti. L’ARERA rafforza gli strumenti per la tutela dei clienti finali che stipulano contratti con prezzo dinamico dell’energia elettrica da eventuali pratiche abusive.


Articolo 9
(Sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente)

Il comma 1 stabilisce che l’ARERA fissa i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell’energia dei consumatori e con le reti intelligenti, nonché la capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei consumatori. Tali requisiti si conformano alle pertinenti norme tecniche europee anche in tema di interoperabilità, e alle migliori prassi e, comunque, rispettano le condizioni (prive di rilievo per la finanza pubblica) elencate dallo stesso comma in esame.

Il comma 2 dispone che l’ARERA fissa altresì le modalità di contribuzione dei clienti finali ai costi connessi all’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti conformi ai requisiti indicati al comma l, in modo trasparente e non discriminatorio, nonché tenendo conto dei benefici a lungo termine per l’intera filiera. La medesima Autorità verifica con cadenza regolare gli eventuali benefici conseguiti dai consumatori a seguito dell’introduzione dei descritti sistemi di misurazione intelligenti.


Articolo 14
(Clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini)

Il comma 1 stabilisce che i clienti finali hanno il diritto di partecipare al mercato in qualità di clienti attivi, senza essere assoggettati a procedure od oneri discriminatori o sproporzionati ovvero a oneri di rete che non rispecchiano i costi effettivi.

Il comma 2 individua i diritti dei clienti attivi e stabilisce che sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e che contabilizzano separatamente l’energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, così da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema; inoltre essi sono responsabili, dal punto di vista finanziario, degli squilibri che apportano alla rete elettrica e sono responsabili del bilanciamento ovvero delegano la propria responsabilità a soggetti terzi, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943.

Il comma 3 stabilisce che i clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio dell’energia:

  1. hanno diritto alla connessione alla rete elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta, purché assumano su di sé la responsabilità del bilanciamento e assicurino una misurazione adeguata;
  2. non possono essere assoggettati a una duplicità di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per l’energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità o per la prestazione di servizi di flessibilità ai gestori dei sistemi;
  3. non possono essere assoggettati a requisiti od oneri sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente;
  4. sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.

Il comma 4 stabilisce che i clienti attivi che agiscono collettivamente regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell’edificio o condominio nonché in siti diversi nella disponibilità dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo.

Il comma 5 dispone che i membri o soci delle comunità energetiche dei cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando al loro interno un soggetto responsabile.

Il comma 6 prevede che le comunità energetiche dei cittadini siano costituite nel rispetto di determinate condizioni.

Il comma 7 consente la condivisione dell’energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunità energetiche per mezzo della rete di distribuzione esistente, anche in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione. Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunità, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica, è stipulata una convenzione di sub-concessione tra l’impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunità e la comunità stessa. Le reti di distribuzione gestite dalle comunità energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprietà della rete. La comunità, in qualità di sub-concessionario della rete elettrica utilizzata, è tenuta all’osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario. I canoni di locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal gestore del sistema di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti alla valutazione dell’ARERA, secondo le modalità da questa definite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

Il comma 8 consente la condivisione dell’energia elettrica nell’ambito delle comunità energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto delle condizioni che vengono riportate dal medesimo comma.

Il comma 9 prevede che sull’energia prelevata dalle reti pubbliche di cui ai commi 7 e 8, compresa quella condivisa, si applichino gli oneri generali di sistema, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 244 del 2016.

Il comma 10 stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA adotta uno o più provvedimenti per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo. In particolare, l’Autorità persegue i seguenti obiettivi:

  1. assicura che le comunità energetiche dei cittadini possano partecipare, direttamente ovvero attraverso aggregatori, a tutti i mercati dell’energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio, e che le medesime comunità siano finanziariamente responsabili degli eventuali squilibri apportati al sistema, assumendo la relativa responsabilità di bilanciamento o delegando la stessa a un soggetto terzo, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;
  2. assicura che sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali partecipanti alle configurazioni di cui al presente articolo siano applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell’articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 244 del 2016;
  3. fermo restando quanto previsto alla lettera b), determina, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all’energia condivisa nell’ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità energetica dei cittadini;
  4. adotta provvedimenti volti alla sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell’auto bilanciamento all’interno delle configurazioni di cui al presente articolo, valorizzando i benefici dell’autoconsumo sull’efficienza di approvvigionamento dei servizi ancillari, anche prevedendo che le stesse siano considerate utenti del dispacciamento in forma aggregata;
  5. assicura che le comunità energetiche dei cittadini possano organizzare la condivisione, al loro interno, dell’energia elettrica auto-prodotta, consentendo altresì ai membri o ai soci della comunità di conservare i propri diritti di clienti finali.

Il comma 11 prevede che il Ministro della transizione ecologica adotti atti di indirizzo:

  1. affinché il Gestore del sistema di distribuzione e il Gestore della rete di trasmissione nazionale cooperino per consentire l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell’energia condivisa e alle modalità di partecipazione ai mercati dei servizi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza;
  2. affinché sia istituito, presso la Gestore dei servizi energetici S.p.A., un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo. In tale ambito, dovrà prevedersi l’evoluzione dell’energia elettrica soggetta al pagamento degli oneri generali e delle diverse componenti tariffarie, tenendo conto dello sviluppo delle configurazioni di autoconsumo e dell’evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti.

Articolo 16
(Sistemi semplici di produzione e consumo)

Il comma 1, al fine di promuovere, in un’ottica di semplificazione, le configurazioni di autoconsumo, classifica come sistema semplice di produzione e consumo il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.


Articolo 17
(Sistemi di distribuzione chiusi)

Il comma 1 classifica come sistemi di distribuzione chiusi i sistemi per la distribuzione di energia elettrica a unità di consumo industriali, commerciali o di servizi condivisi, collocate all’interno di un’area geograficamente limitata, nei casi specificamente indicati dal comma stesso.


Print Friendly, PDF & Email