U.E. – nuova Direttiva rendimento energetico

COM(2021) 802: Cronoprogramma

Testo Proposta di Direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia (rifusione)


Motivazioni
La revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) fa parte del pacchetto “Fit for 55” del programma di lavoro della Commissione per il 2021 e integra le altre componenti del pacchetto proposto nel luglio 2021 1 , definendo la visione per raggiungere un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050.

Come già indicato nel piano d’azione per il clima 2 , si tratta di uno strumento legislativo fondamentale per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione per il 2030 e il 2050.

Fa seguito alle componenti chiave delle tre aree di interesse 3 della strategia 4 per le onde di ristrutturazione, compresa l’intenzione di proporre norme minime obbligatorie di prestazione energetica, a seguito di una valutazione d’impatto che ne esamini la portata, il calendario, l’introduzione graduale e le politiche di sostegno di accompagnamento.

Data la necessità di adeguati processi di consultazione e valutazione d’impatto, la revisione proposta potrebbe arrivare solo leggermente più tardi rispetto alla prima serie di iniziative “Fit for 55” adottate nel luglio 2021.


Una delle principali novità della revisione è l‘introduzione di standard minimi di prestazione energetica per innescare la necessaria trasformazione del settore.

La ristrutturazione degli edifici ha due impatti economici positivi ampiamente riconosciuti:

1. ridurre i costi energetici, alleviare la povertà energetica e

2. aumentare il valore degli edifici più efficienti dal punto di vista energetico. Altri vantaggi includono una migliore qualità della vita e periodi medi di sfitto più brevi.

I vantaggi di bollette energetiche più basse sono ancora più rilevanti in un contesto di prezzi elevati dell’energia. Le persone che vivono in edifici con le peggiori prestazioni e quelle che affrontano la povertà energetica trarrebbero beneficio da edifici ristrutturati e migliori e da costi energetici ridotti, e sarebbero tamponati da ulteriori aumenti dei prezzi di mercato e volatilità.


D’altra parte, i proprietari possono essere tentati di trasferire i costi di ristrutturazione agli inquilini per coprire il loro investimento iniziale. Inoltre, un’attenzione più pronunciata ad affrontare le carenze degli edifici esistenti con le peggiori prestazioni potrebbe ridurre ulteriormente i loro prezzi nelle transazioni di mercato, anche se esiste già oggi una certa correlazione tra classi di prestazione energetica e valore.

Per essere classificata come attività economica sostenibile ai sensi dell’atto delegato del clima della tassonomia dell’UE, la ristrutturazione degli edifici deve conseguire risparmi energetici del 30%, rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica per le ristrutturazioni importanti o consistere in misure individuali specifiche classificate come sostenibili.

La ristrutturazione per conformarsi alle norme minime di prestazione energetica proposte a livello di Unione è in genere in linea con i criteri della tassonomia dell’UE relativi alle attività di ristrutturazione degli edifici.

Articolato

Una nuova definizione di edificio a emissioni zero è introdotta all’articolo 2: un edificio con un rendimento energetico molto elevato in linea con il principio dell’efficienza energetica al primo posto e in cui la quantità molto bassa di energia ancora richiesta è interamente coperta da energia da fonti rinnovabili a livello di edificio o distretto o comunità, ove tecnicamente fattibile. (in particolare quelli generati in loco, da una comunità di energia rinnovabile o da energia rinnovabile o calore di scarto da un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento).

Gli edifici a emissioni zero diventano il nuovo standard per i nuovi edifici, il livello da raggiungere con una profonda ristrutturazione a partire dal 2030 e la visione per il parco immobiliare nel 2050.

L’articolo 2 chiarisce anche la definizione di “edificio a energia quasi zero“, che rimane lo standard per i nuovi edifici fino all’applicazione dello standard edilizio a emissioni zero, e diventa il livello da raggiungere con una ristrutturazione profonda fino al 2030. Definisce di recente “ristrutturazione profonda” come un gold standard per la ristrutturazione degli edifici e “ristrutturazione profonda a tappe” per facilitarne la consegna.

L’articolo 2 introduce una definizione di “standard di portafoglio ipotecario” come  meccanismo per incentivare i creditori ipotecari a migliorare le prestazioni energetiche del loro portafoglio di edifici e incoraggiare i potenziali clienti a rendere le loro proprietà più performanti dal punto di vista energetico.

L’articolo 3 sui piani nazionali di ristrutturazione degli edifici (precedentemente denominati strategie di ristrutturazione a lungo termine) è reso più operativo. Il quadro di monitoraggio è rafforzato introducendo una valutazione dei progetti di piani nazionali di ristrutturazione  degli edifici da parte della Commissione e l’emissione di raccomandazioni. 

Per facilitare la presentazione delle informazioni e la loro valutazione da parte della Commissione e migliorare la comparabilità dei piani nazionali,nell’allegato II è previsto un modello di comunicazione con elementi obbligatori e volontari. Elementi obbligatori su cui riferire comprendono gli approcci distrettuali e di quartiere, compreso il ruolo delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini.

L’articolo 4 sulla metodologia per il calcolo del rendimento energetico degli edifici in combinato disposto con l’allegato I è aggiornato per chiarire il possibile utilizzo dell’uso misurato dell’energia per calcolare la prestazione energetica e verificare la correttezza del consumo energetico calcolato. L’articolo specifica come tenere conto dell’uso in loco di energia da fonti rinnovabili, ad esempio per i punti di ricarica, e per l’energia fornita dalle comunità energetiche.

L’articolo 5 sulla fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica è modificato per adeguare al progresso tecnico l’esenzione totale degli edifici protetti precedentemente possibile, che consente di migliorare il rendimento energetico di tali edifici senza alterarne il carattere tecnico e l’aspetto.

L’articolo 12 sulle infrastrutture per la mobilità sostenibile è in linea con la maggiore ambizione climatica, rafforzando i requisiti attuali. Il pre-cablaggio diventa la norma per tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importantie in particolare viene rafforzato il roll-out dei punti di ricarica negli edifici per uffici nuovi e ristrutturati. I punti di ricarica devono consentire la ricarica intelligente e gli Stati membri eliminano gli ostacoli all’installazione di sistemi di ricarica negli edifici residenziali, garantendo un “diritto di collegamento” in linea con le pertinenti disposizioni della proposta di regolamento sull’infrastruttura per i combustibili alternativi. Inoltre, vengono introdotti posti auto obbligatori per biciclette nei nuovi edifici e negli edifici in fase di ristrutturazione importante al fine di rimuovere le barriere alla bicicletta come elemento centrale della mobilità sostenibile a emissioni zero.

L’articolo 13 rafforza l’indicatore di preparazione intelligente per i grandi edifici non residenziali a partire dal 2026. Per facilitare lo sviluppo di nuovi servizi relativi agli edifici,un nuovo articolo 14 specifico per i dati sugli edifici garantiscecheil proprietario, l’inquilino e il gestore dell’edificio o terzi possano avere accesso aidatidei sistemi di costruzione. La Commissione deve stabilire nuove norme sull’interoperabilità dei dati e sull’accesso ai dati mediante un atto di esecuzione.

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