LEGGE 21 giugno 2022, n. 78 Delega al Governo in materia di contratti pubblici
Il disegno di legge di iniziativa governativa consta di un solo articolo e reca una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di razionalizzare e semplificare la disciplina vigente, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di risolvere procedure già avviate.
Il comma 2 elenca i princìpi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega; tra questi, si segnalano: evitare il gold plating, ovvero il processo in base al quale i poteri di una direttiva dell’Unione Europea vengono estesi quando questa viene recepita nelle leggi nazionali di uno Stato membro; la ridefinizione in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e del personale in esse operante; la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; la previsione della facoltà ovvero dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche clausole sociali, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, di garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, di promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità; la riduzione e la certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti; la revisione e semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche; l’incentivo al ricorso a procedure flessibili per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata; la semplificazione e l’estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto; l‘individuazione dei contratti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva delle direttive europee e la semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile; il divieto di proroga dei contratti di concessione e la razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate; la razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari; la razionalizzazione della disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario; l’estensione e il rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie relativi al rimedio giurisdizionale.
Il comma 3 stabilisce che i decreti così adottati abroghino espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e rechino opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate