Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi

Decreto 23 giugno 2022 Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

Il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) contiene nuovi criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi. I suddetti criteri entrano in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 4 dicembre 2022. L’allegato al Decreto, contenente i criteri ambientali minimi, è scaricabile in calce alla presente notizia.

Per effetto della normativa vigente, l’inserimento di tali criteri nelle procedure di acquisto pubblico diventa obbligatorio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le clausole contrattuali.


I criteri definiti in questo documento sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile che si basa sull’integrazione di conoscenze e valori rispettosi del paesaggio, dell’ambiente e della biologia di tutti gli esseri viventi che ne fanno parte e consentono quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.


Le competenze, gli accorgimenti progettuali e le tecnologie riguardo il tema dell’efficientamento
energetico costituiscono solo una parte della sostenibilità, che invece riguarda diversi aspetti,
indagati nell’ambito di un’analisi del ciclo di vita, della sfera ambientale, economica e sociale di un prodotto o edificio.


Il pensiero progettuale con “approccio bio-eco-sostenibile” implica concetti molto più ampi che
considerano la salubrità quale valore aggiunto di una progettazione non basata soltanto su una
somma di tecnologie, ma su un insieme dialogante tra materiali a basso impatto ambientale
(rinnovabili, durevoli, riutilizzabili, riciclabili) e conoscenze tecnologiche che sono attualmente a
disposizione.

Pertanto, una progettazione realmente sostenibile parte da presupposti di conoscenze
che riguardano la bioclimatica, il “sapere”, l’uso e la conservazione delle risorse materiche, la loro salubrità ed emissività e, infine, la loro corretta posa in opera nella fase realizzativa. Tali concetti devono essere presi in considerazione nella loro interezza e sin dalle prime fasi del progetto in modo da essere amalgamate e integrate in modo organico nella concezione dell’intervento, non “aggiunti” e adattati a posteriori.

Gli edifici a basso impatto ambientale, di nuova realizzazione, in una ottica di sostituzione edilizia o che siano ristrutturati o recuperati, devono potersi avvalere dell’utilizzo di materiali per l’edilizia sostenibile che attivino filiere virtuose, promotrici della transizione verso un’economia circolare e, allo stesso tempo, siano occasioni occupazionali etiche.

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