Legge  5 agosto 2022, n. 118 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Legge  5 agosto 2022, n. 118 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021


Atto Senato 2469-B – Dossier – 490 (camera.it)


Cittadini, imprese e partiti: un esempio ignorato, di Federico Fubini| 16 agosto 2022


Articolo 26, commi 4-7 e 9
(Delega legislativa per il riordino del quadro normativo sulle fonti rinnovabili)

I commi da 4 a 7 – inseriti in sede referente – delegano il Governo all’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi per adeguare al diritto europeo, razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili e ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese (comma 4). A tal fine, sono indicati i principi e criteri direttivi di delega, tra i quali: la significativa riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative e regolamentari nella materia, la coerenza giuridica logica e sistematica del quadro normativo, la chiarezza e la semplificazione della disciplina e dei procedimenti amministrativi,
la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, una più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, l’adeguamento dei livelli di regolazione a quelli minimi richiesti dalla normativa europea (comma 5).

Sul piano della tecnica legislativa, i decreti legislativi devono abrogare espressamente le disposizioni oggetto di riordino o comunque incompatibili e recare le opportune disposizioni di coordinamento con le norme non abrogate o non modificate (comma 6). È inoltre dettagliata la procedura di adozione dei decreti legislativi delegati (comma 7) e la possibilità di adottare, entro un anno, dei decreti correttivi (comma 9).

Segnatamente, ai sensi del comma 4, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche al fine di adeguare la relativa disciplina al diritto europeo e di razionalizzare, riordinare e semplificare la normativa vigente, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese.
Ai sensi del comma 5, i decreti legislativi devono essere adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative e regolamentari e un più elevato livello di certezza del diritto e di
semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di attuazione della normativa europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa in materia;
c) assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività;
d) semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione delle procedure, fissazione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l’obiettivo di facilitare, in particolare, l’avvio dell’attività economica, l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico, nel settore delle fonti di energia rinnovabile;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;
f) adeguamento dei livelli di regolazione a quelli minimi richiesti dalla normativa europea.

Ai sensi del comma 6, i decreti legislativi devono abrogare espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque incompatibili e recare le opportune disposizioni di coordinamento con quelle non abrogate o non modificate.

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