Decreto 27 settembre 2022, n. 152 – Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione

Decreto 27 settembre 2022, n. 152 – Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione  e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di  cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni  di recupero,  cessano  di  essere  qualificati  come  rifiuti  ai  sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di  aggregati recuperati  provengono  da   manufatti   sottoposti   a   demolizione selettiva. 

Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato 
 
  1. Rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e  di  demolizione
(Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 
 
  170101 Cemento 
 
  170102 Mattoni 
 
  170103 Mattonelle e ceramiche 
 
  170107 Miscugli  o  scorie  di  cemento,  mattoni,   mattonelle   e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 
 
  170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 
 
  170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui  alla  voce 170503 
 
  170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello  di cui alla voce 170507 
 
  170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione  e  demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 
 
  2. Altri rifiuti inerti di origine minerale  (non  appartenenti  al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 
 
  010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui  alla voce 010407 
 
  010409 Scarti di sabbia e argilla 
 
  010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 
 
  010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della  pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 
 
  101201 Residui  di  miscela di  preparazione non sottoposti a
 trattamento termico 
 
  101206 Stampi di  scarto  costituiti  esclusivamente  da  sfridi  e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da  sfridi  di laterizio cotto e argilla  espansa  eventualmente  ricoperti  con smalto crudo in concentrazione <10% in peso 
 
  101208 Scarti di  ceramica,  mattoni,  mattonelle  e  materiali  da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 
 
  101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi  a  base  di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 
 
  120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da  sabbie  abrasive  di scarto 
 
  191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce) 


Il regolamento, composto da 8 articoli e 3 allegati tecnici, in cui si trovano le specifiche tecniche cui devono rispondere i materiali recuperati in cantiere per poter essere riutilizzati, entrerà in vigore il 4 novembre 2022.

Sul punto, si precisa che il Decreto, così come stabilito all’art. 7, sarà sottoposto ad una fase di monitoraggio della durata di 180 giorni dalla data in entrata in vigore del regolamento, in base al quale il MiTE valuterà le modifiche da apportare ai criteri tecnici fissati, per tenere conto delle criticità emerse in fase applicativa.

Per essere considerati alla stregua di «aggregato recuperato», i materiali devono rispettare determinati parametri, quindi essere conformi ai criteri di cui all’Allegato 1 di seguito elencati:

a) Rifiuti ammissibili, ovvero i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2;
b) Verifiche sui rifiuti in ingresso, che consente di ammettere il materiale alla produzione di aggregato recuperato, previa esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, sottoponendoli a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari;
c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore, ovvero obblighi a carico dell’impresa produttrice del materiale recuperato, tra cui la dichiarazione di conformità e le modalità di conservazione dei campioni;
d) Requisiti di qualità dell’aggregato recuperato, attraverso Controlli sull’aggregato recuperato d.1) nel rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2, e Test di cessione sull’aggregato recuperato d.2) nel rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3;
e) Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato, riportate nella Tabella 4.

A tal fine, si precisa che, il rispetto dei suddetti criteri sarà attestato dal produttore di aggregato recuperato, ai sensi dell’articolo 5 del decreto in commento, mediante una Dichiarazione di conformità (DDC) utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

Relativamente, invece, gli scopi specifici di utilizzabilità, si rimanda all’Allegato 2, dove è specificato che l’aggregato recuperato è utilizzato, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla Tabella 5, vale a dire per:

a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;ù
b) la realizzazione dei sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

Si segnala, infine, che, ai fini dell’adeguamenti ai nuovi criteri e alle nuove disposizionii produttori di aggregato recuperato avranno tempo fino al 3 maggio 2023 per presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione, effettuata ai sensi dell’art.216 del D.lgs 152/2006, o un’istanza di adeguamento, indicando la quantità massima recuperabile.

Fino ad allora, ai materiali già prodotti dal 4 novembre 2022 (ovvero dall’entrata in vigore del D.M. n.152 del 27.09/2022), nonché a quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, continueranno ad applicarsi  le condizioni previste nelle autorizzazioni in essere.

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