Regolamento (UE) 2022/2577 – diffusione delle energie rinnovabili

Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.


12) Gli impianti di autoconsumo, compresi quelli degli autoconsumatori collettivi come le comunità locali di energia, contribuiscono anche a ridurre la domanda complessiva di gas naturale, ad aumentare la resilienza del sistema e a conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di energia rinnovabile. L’installazione di apparecchiature per l’energia solare con una capacità inferiore a 50 kW, compresi gli impianti degli autoconsumatori di energia rinnovabile, non rischia di avere gravi effetti negativi sull’ambiente o sulla rete e non suscita preoccupazioni in materia di sicurezza. Inoltre, i piccoli impianti non necessitano generalmente di un’espansione della capacità in corrispondenza del punto di connessione alla rete. In considerazione degli effetti positivi immediati di tali impianti per i consumatori e delle ripercussioni limitate sull’ambiente che ne possono derivare, è opportuno snellire ulteriormente la relativa procedura autorizzativa, a condizione che essi non superino la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione, introducendo il concetto di silenzio-assenso amministrativo nelle pertinenti procedure autorizzative, al fine di promuovere e accelerare la loro installazione e trarne benefici a breve termine. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare una soglia inferiore a 50 kW a causa dei loro vincoli interni, a condizione che tale soglia rimanga superiore a 10,8 kW. In ogni caso, durante la procedura autorizzativa di un mese, le autorità o gli enti competenti possono respingere le domande ricevute per tali impianti per motivi connessi alla sicurezza, alla stabilità e all’affidabilità della rete mediante una risposta debitamente motivata.

15) Per promuovere e accelerare la revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile, si dovrebbe istituire immediatamente una procedura semplificata per le connessioni alla rete se la revisione determina un aumento limitato della capacità totale rispetto al progetto iniziale.

17) La tecnologia a pompa di calore è fondamentale per la produzione di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili a partire dall’energia ambiente, compresi gli impianti di trattamento delle acque reflue, e dall’energia geotermica. Le pompe di calore consentono anche di usare il calore e il freddo di scarto. Mediante una diffusione rapida delle pompe di calore che sfruttano fonti energetiche rinnovabili sottoutilizzate, come l’energia ambiente, l’energia geotermica e il calore di scarto del settore industriale e terziario, compresi i centri dati, è possibile sostituire le caldaie alimentate a gas naturale e ad altri combustibili fossili con una soluzione di riscaldamento rinnovabile, aumentando nel contempo l’efficienza energetica. Così facendo si potrà ridurre più rapidamente l’uso del gas a fini di riscaldamento, sia negli edifici che nell’industria. 

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell’Unione.

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui agli articoli 4, 5 e 7.

Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento anche alle procedure autorizzative in corso che non hanno dato luogo a una decisione finale prima del 30 dicembre 2022, a condizione che ciò abbrevi la procedura autorizzativa e che siano preservati i diritti giuridici preesistenti di terzi.

Articolo 4 – Accelerare la procedura autorizzativa per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare

1.   La durata della procedura autorizzativa per l’installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, compresi gli impianti solari integrati negli edifici e le apparecchiature per l’energia solare sui tetti, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d’acqua artificiali, non è superiore a tre mesi, a condizione che lo scopo principale di tali strutture non sia la produzione di energia solare. In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all’allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con l’allegato II, punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l’installazione delle suddette apparecchiature per l’energia solare è esonerata dall’obbligo, se del caso, di essere oggetto di una determinazione se il progetto esige una valutazione dell’impatto ambientale o dall’obbligo di effettuare una valutazione specifica dell’impatto ambientale.

2.   Gli Stati membri possono escludere determinate aree o strutture dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 per motivi connessi alla protezione del patrimonio culturale o storico oppure per motivi connessi a interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza.

3.   Per la procedura autorizzativa riguardante l’installazione delle apparecchiature per l’energia solare, anche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile, con una capacità pari o inferiore a 50 kW, in assenza di risposta delle autorità o degli enti competenti entro un mese dalla domanda, l’autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l’energia solare non superi la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione.

Articolo 7 Accelerazione della diffusione delle pompe di calore

1.   La procedura autorizzativa per l’installazione delle pompe di calore di capacità elettrica inferiore a 50 MW non può superare un mese o, nel caso delle pompe di calore geotermiche, tre mesi.

2.   A meno che non vi siano problemi giustificati di sicurezza, non siano necessari ulteriori lavori per le connessioni alla rete e non sussista un’incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate previa notifica all’ente competente per:

a) pompe di calore con capacità elettrica fino a 12 kW; e

b) pompe di calore installate da un autoconsumatore di energia rinnovabile con una capacità elettrica fino a 50 kW, a condizione che la capacità dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell’autoconsumatore sia pari almeno al 60 % della capacità della pompa di calore.

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