Giurisprudenza – valido obbligo vaccinale per il personale sanitario

Corte Costituzionale: valido obbligo vaccinale per il personale sanitario

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(Regioni.it 4455 – 09/02/2023) Sono tre le sentenze della Corte Costituzionale che confermano l’impostazione della giustezza dell’obbligo vaccinale, in particolare verso i sanitari.

Si tratta delle sentenze:
Corte costituzionale – Decisione n. 14

Corte costituzionale – Decisione n. 15

Corte costituzionale – Decisione n. 16

del 2023 della Consulta, nelle quali si rileva che l’obbligo vaccinale del personale sanitario non sia una misura irragionevole né sproporzionata, così come la sospensione dell’esercizio della professione sanitaria.

Sottolinea la Corte costituzionale nella sentenza n.15 del 2023 che la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2 anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili.

E l’obbligo vaccinale introdotto per il Covid per il personale sanitario non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata se l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario, sottolinea la Corte costituzionale nelle motivazioni della sentenza n.14 del 2023.

E’ inammissibile la questione di legittimita’ sollevata sulla norma che, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, non limita la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria a quelle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti personali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del Covid-19.

La sospensione dall’esercizio della professione sanitaria discende automaticamente dall’accertato inadempimento dell’obbligo vaccinale, imposto come requisito essenziale dalla legge. La competenza sulle relative controversie e’, dunque, del giudice ordinario, non di quello amministrativo.