Giurisprudenza – Folgorazione da arco voltaico – ruolo del responsabile di linea operativo con funzioni di preposto

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 gennaio 2023, n. 3712 – Folgorazione da arco voltaico. Ruolo del responsabile di linea operativo con funzioni di preposto

… omissis …

La contestazione si riferisce all’omicidio colposo del lavoratore S.V. che decedeva, il 24/9/2013, per folgorazione da arco voltaico mentre era impegnato nelle operazioni di sostituzione in quota dei cavi elettrici dell’alta tensione posti sui binari della linea ferroviaria Napoli-Cancello; in particolare, mentre l’operaio era impegnato a tendere con le mani il cavo, ancorato al palo di sostegno mediante un morsetto, nel sollevare il cavo verso i fili dell’alta tensione determinava un arco voltaico che provocava una violenta scarica elettrica che lo colpiva, cagionandone l’immediata folgorazione e l’arresto cardiaco, fatale.

Non può sostenersi, come fa la difesa, che la semplice consegna del materiale non dimostri che l’imputato fosse a conoscenza dell’avvio dei lavori: ciò è fattualmente smentito dalla circostanza che il P.F. era presente in cantiere il giorno dei fatti e, quindi, aveva potuto osservare di certo che i lavori erano cominciati e proseguiti (nonostante l’omessa disalimentazione e l’omesso blocco della circolazione) . Né convince la tesi secondo la quale egli avrebbe constatato solo la stesura a terra dei trefoli: a tacere del fatto che, comunque, i lavori erano iniziati senza il rispetto delle regole de quibus (circostanza che, come detto, egli non poteva ignorare) e ciò ha una valenza causale evidente nella produzione della morte del S.V., non può sostenersi che il P.F. abbia autorizzato gli operai solo a tale attività in attesa della redazione del verbale e del distacco della corrente sia perché ciò è stato smentito dall’istruttoria (da cui è emerso che alla data del 24 non era stata neanche predisposta una riunione strumentale a tale adempimento documentale) e sia perché appare francamente inverosimile che R.F.I. spa avesse consentito la posa del trefolo sui binari per poi lasciarli lì incustoditi (sebbene gli episodi di furto siano più che frequenti e, inoltre, proprio il furto dei trefoli avesse imposto l’intervento in esame) in attesa di un futuro via libera conseguente alla redazione del “verbale di secondo livello” e di una disalimentazione che, per le sue serie conseguenze sul traffico ferroviario, certamente doveva essere predisposta e autorizzata con largo anticipo.

Non è vero, quindi, che i lavori fossero iniziati a sua insaputa, né può sostenersi ragionevolmente che proprio la mancata redazione del verbale fosse prova della mancanza di consapevolezza da parte del P.F. circa il concreto avvio dei lavori: egli ha consegnato agli operai materiale e non vi è ragione per ritenere che ciò non fosse attività prodromica all’immediato inizio degli stessi; dì più era presente nel cantiere e non può non aver osservato che i lavori erano iniziati e proseguiti anche mediante la tesa in quota del trefolo, lavoro che stava compiendo la vittima al momento del sinistro.

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