Giurisprudenza – Contestazioni dell’organo di vigilanza al subappaltatore durante il sopralluogo in un cantiere edile

Cassazione Penale, Sez. 3, 16 maggio 2023, n. 20671 – Contestazioni dell’organo di vigilanza al subappaltatore durante il sopralluogo in un cantiere edile 

Fatto
 1. Con sentenza del 16 marzo 2022, il Tribunale di Como, all’esito del dibattimento, ha condannato A.A. alla pena di 3.000,00 Euro di ammenda per alcune contravvenzioni alla disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestate dall’organo di vigilanza all’esito di sopralluogo in un cantiere edile dove la società di cui l’imputato era legale rappresentante stava svolgendo, con un proprio dipendente, lavori assunti in subappalto.

2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione sul rilievo che egli era un mero subappaltatore e che il ponteggio a cui si riferivano le contestazioni mosse era stato allestito dalla società committente, che ne era titolare. Non rientrava nelle sue competenze, pertanto, quella di curare le strutture riferibili ad altre società.

Sulla stessa linea, si è più di recente affermato che gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere predisposto dall’appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, che è tenuto ad adottare misure di prevenzione e protezione contro tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, pur nel caso in cui questi siano dovuti a interferenze con l’attività di altre imprese e l’organizzazione del luogo di lavoro resti comunque sottoposta ai poteri direttivi generali dell’appaltatore o del committente 

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