U.E. . proposta di regolamento per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.

Il settore delle costruzioni rappresenta quasi il 9% del PIL dell’UE e dà lavoro a circa 18 milioni di cittadini in oltre 3 milioni di imprese in Europa. I produttori di prodotti da costruzione sono principalmente piccole e medie imprese che rappresentano un’importante risorsa economica e sociale per le comunità locali nelle regioni e nelle città europee. Molte di queste imprese vendono i loro prodotti in più di uno Stato membro, il che richiede norme efficienti e chiare per la vendita transfrontaliera di prodotti da costruzione.

Sebbene il sistema di standardizzazione dei prodotti da costruzione rimanga un successo generale all’interno e all’esterno dei confini dell’UE, negli ultimi anni ha raggiunto i suoi limiti. La mancanza di citazione di norme armonizzate aggiornate per i prodotti da costruzione è un fattore chiave che compromette il funzionamento del mercato interno, in quanto crea barriere commerciali, costi aggiuntivi e oneri amministrativi sia per gli operatori economici che per i consumatori. Il processo per l’adozione di norme è diventato troppo lento e quindi non può tenere il passo con lo sviluppo di prodotti innovativi e nuovi metodi di produzione nel settore delle costruzioni. Di conseguenza, le norme diventano obsolete e le esigenze normative degli Stati membri non vengono soddisfatte.

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione. Un quadro legislativo aggiornato e più efficace è fondamentale per garantire che i prodotti da costruzione possano essere immessi sul mercato senza oneri burocratici e ritardi nel processo di standardizzazione. Dal produttore al consumatore, gli attori di tutta la catena del valore hanno bisogno di sicurezza della pianificazione e certezza del diritto. Tuttavia, il relatore propone le seguenti aggiunte e modifiche alla proposta della Commissione.

Riduzione della complessità

L’RDC è un atto legislativo che dovrebbe essere comprensibile e attuabile dagli attori economici lungo tutta la catena del valore. Gli emendamenti del relatore mirano pertanto a chiarire, ridurre gli oneri burocratici e, negli stessi casi, eliminare le disposizioni che presentano un rischio reale di eccesso normativo. Fedeli al principio one-in-on-out stabilito dalla Commissione, i legislatori dovrebbero fare attenzione a non regolamentare in assenza di necessità. Laddove il regolamento precedente abbia messo a punto con successo metodi di lavoro collaudati e non vi sia alcun invito a modificare tali metodi da parte delle parti interessate, i legislatori dovrebbero fare attenzione a non creare incertezza introducendo adeguamenti non necessari.

Ambito di applicazione del regolamento recante disposizioni comuni riveduto

Il relatore osserva che la proposta della Commissione copre un’ampia gamma di settori che vanno ben oltre la commercializzazione dei prodotti da costruzione. L’ambito di applicazione della revisione proposta copre tutti gli attori dell'”ecosistema delle costruzioni”, ad esempio produttori, importatori, distributori, fornitori, architetti, progettisti e appaltatori. Il relatore ha inoltre preso atto del fatto che la proposta della Commissione introduce nuovi requisiti di base per le opere, le prestazioni del prodotto e i requisiti inerenti ai prodotti, nonché requisiti in materia di informazioni sui prodotti.

Il relatore ritiene essenziale per l’applicazione e il buon funzionamento del quadro legislativo che tutti gli attori (fabbricanti, distributori e importatori) siano in grado di conformarsi al nuovo regolamento senza difficoltà e di beneficiare delle informazioni che devono essere fornite conformemente alla proposta di revisione. Il regolamento riveduto sui prodotti da costruzione dovrebbe continuare ad applicarsi alla vendita di prodotti da costruzione, ma non agli appalti di servizi con appaltatori. Gli attori della catena del valore che si limitano a integrare un prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, come gli installatori diretti, non dovrebbero essere soggetti al CPR riveduto.

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di ridurre l’impronta di CO2 del settore delle costruzioni affrontando le prestazioni in termini di sostenibilità dei prodotti da costruzione nella revisione dell’RDC.

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