Decreto lavoro – Legge 3 luglio 2023, n. 85 

Testo coordinato della Legge 3 luglio 2023, n. 85 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. 

Dossier

Articolo 14 (Modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

La lettera c) integra la disciplina degli obblighi del medico competente, inserendo norme inerenti alla cartella sanitaria e di rischio rilasciata al lavoratore al momento di risoluzione del precedente rapporto di lavoro (tale punto della novella è stato oggetto di riformulazione tecnica da parte del Senato) e all’esigenza di sostituzione provvisoria del medesimo medico.

La lettera d) integra – con riferimento al monitoraggio e ai controlli – l’ambito di un accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro che deve essere concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La lettera e) reca un intervento di coordinamento letterale in materia di verifiche su alcune attrezzature di lavoro.

La lettera f) costituisce un’integrazione della disciplina sugli obblighi a carico del noleggiatore o del concedente in uso di attrezzature di lavoro senza operatore.

Le novelle di cui alle lettere g) e h) introducono l’obbligo di formazione e di addestramento specifico per il datore di lavoro che faccia direttamente uso di attrezzature che “richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici“.

La lettera h-bis) – introdotta dal Senato – inserisce un altro titolo di studio tra quelli che possono concorrere a soddisfare i requisiti di istruzione e di esperienza lavorativa posti sia per il coordinatore per la progettazione sia per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori,
nell’ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili.

La novella di cui al comma 1, lettera a), amplia i casi in cui il datore di lavoro e il dirigente sono obbligati alla nomina del medico competente in materia di sicurezza dei lavoratori; si introduce infatti la fattispecie della richiesta della medesima nomina da parte del documento di valutazione dei rischi, fattispecie che si aggiunge alle ipotesi in cui sia richiesta dalla disciplina la sorveglianza sanitaria (la quale presuppone la nomina del medico). La violazione dell’obbligo in oggetto rientra nell’ambito delle sanzioni penali di cui all’articolo 55, comma 5,
lettera d), del citato D. Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni – sanzioni costituite dall’arresto da due a quattro mesi o dall’ammenda da 1.691,99 euro a 6.767,95 euro. Si valuti l’opportunità di chiarire se il nuovo obbligo sussista anche per i casi di richiesta formulata in documenti di valutazione dei rischi anteriori all’entrata in vigore del presente decreto e, con riferimento a tale ipotesi, di prevedere un termine per il relativo adempimento.

IN PARTICOLARE
La novella di cui alla lettera e) reca un intervento di coordinamento letterale in materia di verifiche su alcune attrezzature di lavoro; tale coordinamento – con cui si riformula il comma 12 dell’articolo 71 del citato D. Lgs. n. 81 del 2008 – adegua la formulazione all’attuale testo del comma 11 dello stesso articolo 71.

Resta fermo il principio che i soggetti privati abilitati alle verifiche in oggetto rientrano nella nozione di incaricati di pubblico servizio (nozione di cui all’articolo 358 del codice penale).

La novella di cui alla lettera f) costituisce un’integrazione della disciplina sul noleggio o concessione in uso di attrezzature di lavoro senza operatore. La modifica concerne l’obbligo, a carico del noleggiatore o concedente, di acquisizione e di conservazione (per la durata del noleggio o della concessione) di una dichiarazione che indichi i nominativi dei lavoratori che utilizzeranno le attrezzature e attesti che i medesimi soggetti abbiano avuto la formazione e
l’addestramento richiesti dalla disciplina per le attrezzature oggetto del noleggio o della concessione in uso;
la novella specifica che tale dichiarazione – ora esplicitamente qualificata come autocertificativa – è resa dal soggetto che prende a noleggio o in concessione in uso le attrezzature, qualora il medesimo sia diverso dal datore di lavoro utilizzatore.

Si ricorda che per la violazione dell’obbligo in esame la disciplina commina una sanzione amministrativa pecuniaria (a carico del noleggiatore o concedente), i cui limiti minimi e massimi sono pari, rispettivamente, a 921,38 euro e a 3.316,96 euro.

Le novelle di cui alle lettere g) e h) introducono l’obbligo di formazione e di addestramento specifico per il datore di lavoro che faccia direttamente uso di attrezzature che “richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici” e definiscono le sanzioni penali per la violazione del nuovo obbligo. L’introduzione dell’obbligo in oggetto – il quale ha la finalità esplicita di garantire l‘utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro – colma, come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto, una lacuna normativa.

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