Giurisprudenza – Infortunio con una pressa priva del sistema di bloccaggio delle staffe

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2023, n. 13031 – Infortunio con una pressa priva del sistema di bloccaggio delle staffe.  Il marchio CE non costituisce causa di esonero da responsabilità per il titolare della posizione di garanzia 

... Il lavoratore, durante l’utilizzo del macchinario denominato pressa, rimaneva colpito al primo dito della mano destra dal “convogliatore” che si sganciava dai relativi fermi cadendo sul sottostante stampo che il B.B., stava proprio in quel momento spingendo.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato: il fatto che il macchinario avesse conseguito il marchio CE, per consolidato orientamento di questa Corte, non costituisce causa di esonero da responsabilità per il titolare della posizione di garanzia (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi, Rv. 241020 – 01:”Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità”; Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv. 256948 – 01: “In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità del datore di lavoro, in ordine al reato di cui all’art. 590, comma 3, c.p., per avere messo a disposizione del lavoratore un macchinario, specificamente una pressa, privo dei necessari presidi di sicurezza, in conseguenza della non attenta verifica dei requisiti di legge e della mancata valutazione in progress delle carenze del predetto macchinario, anche attraverso una adeguata azione di manutenzione, nella specie effettuata senza carattere di sistematicità)”).

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