Giurisprudenza – Responsabilità del legale rappresentante della Srl o comportamento abnorme del lavoratore?

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 giugno 2023, n. 27759 – Morte del meccanico socio-lavoratore in officina. Responsabilità del legale rappresentante della Srl o comportamento abnorme del lavoratore?

I fatti, in estrema sintesi.

Nel tardo pomeriggio del (Omissis) il meccanico C.C. è stato trovato a terra sul pavimento dell’officina della “(Omissis)” Scarl , con amplissima parte del corpo ustionata: trasportato di urgenza con eliambulanza in Ospedale specializzato, è morto otto giorni dopo.

Al momento dell’arrivo dei soccorritori, alle ore 19.42, nell’officina era in corso un incendio, localizzato nel veicolo sollevato sul ponte e nella parte alta dell’immobile, come riferito dai Vigili del fuoco intervenuti.

2.1. Ha ritenuto il Tribunale che il meccanico quel giorno si trovasse all’interno della cabina di guida di un furgone Fiat Ducato, collocato in alto su di un ponte sollevatore, intento ad effettuare riparazioni inerenti alla frizione del cambio, tramite una doppia saldatura: dal basso, cioè stando in piedi a terra, attraverso la saldatrice a filo continuo, e dall’alto, cioè agendo all’interno dell’abitacolo, in posizione accovacciata, con il cannello a gas. 

In tema di accertamento della abnormità della condotta del lavoratore e delle lacune datoriali in tema di sicurezza: è affermazione costante e condivisibile quella secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro, perchè possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. 

Occorre prendere le mosse dall’art. 220, comma 1, c.p.p., che recita: “La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”.

3.2. Dal tenore testuale della norma si ricava agevolmente che, nella sistematica del codice di rito, il ricorso alla perizia è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice: ed infatti “La perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti medici prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche. Non è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, il convincimento espresso da quel giudice circa l’esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l’accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare” .
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata affinchè la Corte di appello, eventualmente rinnovata l’istruttoria anche attraverso l’eventuale acquisizione di sapere tecnico-scientifico, ricostruisca la dinamica degli accadimenti, traendone, nella sua autonomia valutativa, le necessarie conseguenze.

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