U.E. – omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche

PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 – PE750.138v01-00

Contesto
Il 23 marzo 2023 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una
proposta di regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine
mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020.
Le macchine mobili potrebbero necessitare, occasionalmente o spesso, di circolare su strade
pubbliche, per lo più per spostarsi da un luogo di lavoro a un altro. La proposta della
Commissione riguarda le macchine mobili non stradali utilizzate, tra l’altro, nell’edilizia,
l’agricoltura, il giardinaggio, la silvicoltura, la movimentazione di materiali e le imprese
municipalizzate (quali mietitrebbiatrici, nebulizzatori, caricatori, escavatori, autogru, tosatrici
semoventi, carrelli elevatori, carrelli telescopici, spazzatrici stradali, piattaforme di
sollevamento o spazzaneve).

La presente proposta mira a colmare una lacuna nel mercato unico, che quest’anno celebra il suo 30º anniversario, concernente queste macchine mobili non stradali, introducendo un’omologazione a livello dell’UE per le macchine mobili non stradali.

I. Ambito di applicazione chiaro (articolo 2): il relatore ritiene che le macchine mobili non
stradali destinate ad attività relative alle prove sul campo effettuate dal costruttore, che sono
inerenti al processo di sviluppo della macchina, dovrebbero restare al di fuori dell’ambito di
applicazione del regolamento. Inoltre, il relatore suggerisce un linguaggio chiaro sulle norme
per le omologazioni di piccole serie e le omologazioni individuali, per le quali i costruttori
dovrebbero, anche dopo il periodo di transizione, avere la possibilità di scegliere tra
l’omologazione nazionale e l’omologazione UE.
II. Definizione più ampia di “tipo” e “variante” (articolo 3): il relatore propone di rendere
meno rigorosa la definizione di tipo di macchina mobile non stradale e di variante, al fine di
consentire una maggiore flessibilità per tenere conto di piccoli volumi e consentire al
costruttore di omologare a livello UE un maggior numero di macchine molto simili dello
stesso tipo o variante

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