LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024
Legge 30 dicembre 2023, n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024
Atto Camera n. 1627 – DOSSIER
Articolo 21 (Misure in materia di variazione dello stato dei beni)
Si ricorda che l’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, ha introdotto un’agevolazione fiscale consistente in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.
Il Superbonus spetta:
fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:
110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
70% per le spese sostenute nel 2024
65% per le spese sostenute nel 2025
per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.
(cfr. art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 130 del 5 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90)