D. L. 29 dicembre 2023, n. 212 Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(cfr. art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 130 del 5 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90)
In sintesi estrema:
Ecobonus per singole abitazioni
Partiamo dall’Ecobonus, l’agevolazione fiscale per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici, introdotta dalla legge finanziaria 2007 e attualmente valida fino al 31 dicembre 2024.
Condizione indispensabile per fruirne dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali.
Come detto, l’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, ma nei seguenti casi, spetta nella misura ridotta del 50%.:
* l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
* l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
* l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
* la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).
La detrazione Irpef è da sfruttare in 10 anni in sede di dichiarazione dei redditi. Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del “decreto Cessioni”, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta.
Ecobonus per condomìni
Come spiega l’Agenzia delle entrate, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono previste regole e misure diverse. Se si conseguono determinati indici di prestazione energetica, infatti, si può usufruire di detrazioni che arrivano anche al 70% o al 75%.
C’è però un tetto: queste detrazioni vanno calcolate su un montate di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Se l’edificio si trova nelle zone sismiche 1,2 e 3, la ristrutturazione delle parti comuni gode di un’agevolazione dell’80% purché i lavori siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Anche qui c’è una clausola: i lavori devono determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore. Se le classi sono due, l’agezovolazione sale all’85%. Il beneficio, in questi casi, dev’essere calcolato su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Bonus ristrutturazione
Il cosidetto Bonus ristrutturazione è stato prorogato fino al 2024 e offre la possibilità di ottenere una detrazione del 50% su tutte le spese sostenute per i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Il limite massimo di spesa è di 96 mila euro per ogni unità immobiliare.
Con questa agevolazione si può sostituire il tetto, gli infissi esterni, i serramenti e le persiane, includendo anche i vari interventi di modifica del materiale oppure della tipologia degli infissi stessi.
Anche in questo caso, dal 17 febbraio 2023 non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta.
Sismabonus
Il Sismabonus ordinario consente di portare in detrazione le spese sostenute per effettuare i lavori di riduzione del rischio sismico, migliorando la classe sismica dell’immobile oggetto dell’intervento. Il bonus si può richiedere fino al 31 dicembre 2024 e per le spese sostenute spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96 mila euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 classe (70%) o di 2 classi (80%) e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (sempre 80 o 85%). Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96 mila euro).
Bonus nel settore dell’edilizia (art. 1)
Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’art. 119 DL 34/2020 per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’art. 121 del medesimo decreto, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.
Inoltre, il decreto autorizza la corresponsione di un contributo in favore dei contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione ad interventi (di cui all’art. 119 c. 8-bis, primo periodo, DL 34/2020) che entro il 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.
Il contributo in questione:
- è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (dal 30 dicembre 2023);
- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici (art. 2)
Dal 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento) si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.
I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’art. 119 c. 8-ter DL 34/2020, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno stabilite le modalità di attuazione.
Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 3)
Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Per poter fruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono avvenire con le modalità previste per le spese di cui all’art. 16-bis DPR 917/86. Inoltre, è prevista un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti tecnici.
Viene abrogata la disposizione che ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche). Si dispone che le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 2 D.L. 11/2023 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:
- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale anzidetto non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104.
Oltre a ciò, il decreto prevede che le disposizioni interessate (cioè l’art. 119-ter DL 34/2020 e l’art. 2 c. 1-bis DL 11/2023), in vigore anteriormente alle nuove modifiche apportate dal decreto in commento, si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Il nuovo Superbonus sarà «ristretto»: tetto al reddito, stop alle detrazioni, lavori affidati alle Esco- Corriere.it , L’Economia, 2023-11-g27