Ecobonus – edilizia – misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali

D. L. 29 dicembre 2023, n. 212  Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34



In sintesi estrema:

Ecobonus per singole abitazioni

Ecobonus per condomìni

Bonus ristrutturazione

Sismabonus


  • è erogato, nei  limiti  delle  risorse  disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e  modalità  determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze  da  adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  decreto in commento (dal 30 dicembre 2023);
  • non  concorre  alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale anzidetto non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104.
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

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