Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2024, n. 10665
La difesa, reiterando una tesi già dibattuta nel giudizio d’appello, ha riproposto il tema dell’esistenza dell’obbligo del concedente in uso del macchinario di verificarne le condizioni prima della consegna, ritenendo che esso incomba sull’utilizzatore prima di ogni utilizzo. Tale tesi è smentita, intanto, dal chiaro tenore dell’imputazione, con la quale si è espressamente rimproverato al A.A. di aver concesso in uso alla ditta del C.C. un macchinario non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal cui utilizzo è derivato l’evento (art. 2.3, D.Lgs. n. 81/2008, norma che riproduce esattamente l’abrogato art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994) e dai principi più volte formulati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla concorrenza delle due posizioni di gestori del rischio (quella, cioè, del fabbricante/venditore/noleggiatore/concedente del macchinario e quella dell’utilizzatore/datore di lavoro.
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Nel caso all’esame, entrambi i giudici del merito hanno ritenuto che il vizio del macchinario non consistesse nella dotazione di guarnizioni non originali (ciò che era stato contraddetto dagli esiti dell’istruttoria, essendo emerso che le guarnizioni erano compatibili con quelle in dotazione all’epoca di costruzione della ventosa); ma hanno, al contempo, precisato – sulla scorta della disamina delle evidenze raccolte, sulle quali questa Corte non può essere chiamata, per i principi sopra esposti, a compiere una rivalutazione nei termini ritenuti più convincenti dalla difesa – che le guarnizioni installate sul mezzo ceduto in uso erano danneggiate o, comunque, inadatte a garantire un funzionamento in sicurezza del dispositivo e che proprio da tale condizione era dipeso il distacco del pannello.
4. Dai principi sopra richiamati, discende anche la manifesta infondatezza della seconda e della terza censura, con le quali la difesa ha reiterato argomenti introduttivi, a suo parere, di un ragionevole dubbio sul decorso causale, anche al a luce di un asserito comportamento altrui rilevante ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. pen.
Ribadito, tuttavia, quanto già precisato a proposito dei limiti del sindacato di legittimità sulla tenuta del percorso argomentativo dei giudici del merito e sulla valutazione di elementi fattuali, in questa sede interdetta, va precisato che i giudici del merito, con motivazione congrua, scevra da profili di contraddittorietà e non manifestamente illogica, hanno spiegato perché le condizioni delle guarnizioni non potevano essere ricondotte a un danneggiamento intervenuto nel breve lasso di tempo tra la consegna di esso e l’utilizzo del sollevatore a ventosa e neppure successivamente all’infortunio e durante il trasporto del macchinario stesso.
La prospettazione difensiva, invero, poggia interamente su censure con le quali si è inteso “attaccare” la persuasività e l’adeguatezza del ragionamento probatorio ed evidenziare una mancanza di rigore o puntualità (o, al limite, una mera illogicità, certamente non manifesta), quando non sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valenza probatoria del singolo elemento, ciò che, in questa sede, è per l’appunto interdetto (sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747).