Giurisprudenza – responsabilità del venditore di una terna priva di un dispositivo di sicurezza per la morte dell’operatore
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2024, n. 1959 – Responsabilità del venditore di una terna priva di un dispositivo di sicurezza per la morte dell’operatore
1. La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Bergamo, con la quale A.A., nella qualità di venditore di una terna, priva del dispositivo di sicurezza previsto dal costruttore @2Ve. (barra anti bloccaggio e anti discesa), era stato condannato per omicidio colposo ai danni dell’acquirente C.C., il quale era stato colpito violentemente dal braccio e dalla benna del macchinario, mentre era intento in operazioni di manutenzione, riportando un politrauma dal quale era derivata la morte immediata (in V il Omissis), riconosciute le generiche, ha ridotto la pena, con il beneficio della sospensione condizionale, subordinata al pagamento della provvisionale, confermando nel resto.
2. … Dall’istruttoria era emerso che la vittima, di professione marmista, aveva acquistato il trattore stradale dopo aver vinto una gara d’appalto comunale per la rimozione della neve dalle strade; secondo il riferito testimoniale, il giorno dell’infortunio mortale, egli doveva effettuare alcuni interventi di manutenzione sul macchinario (riparazione di un tubo dell’olio); quest’ultimo era risultato certamente privo della barra di sicurezza che avrebbe impedito la discesa improvvisa del braccio e della benna; il macchinario era lo stesso che l’imputato aveva messo in vendita on line e che era stato consegnato alla ditta D.D. che, però, si era limitata a custodire la macchina per il tempo necessario a verificare la copertura dell’assegno emesso dal C.C.; anche nella foto pubblicata per l’offerta in vendita, il macchinario era privo del dispositivo di sicurezza che, del resto, non era stato rinvenuto presso la vittima; D.D. aveva fatto solo da tramite tra venditore e acquirente, senza assumere alcun onere di verifica della regolarità del macchinario; …
… Quanto, poi, al ruolo dello D.D., i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la documentazione confermasse che la terna marca @2Ve. era stata acquistata direttamente dall’imputato e che il passaggio dal capannone dello S. era stato di comodo, richiamando la ricostruzione dei vari passaggi, anche attraverso l’emissione delle fatture, considerata anche l’assenza di un ritorno economico per l’intermediario che non aveva assunto alcun obbligo rispetto al bene ceduto. La manovra della vittima sul macchinario e la sua imprudenza per aver fatto affidamento su un sistema di blocco artigianale non avevano interrotto il nesso di causa tra la condotta contestata al venditore e l’evento morte, derivato direttamente dalla difformità dello stesso rispetto alla normativa di sicurezza, il cui scopo e anche quello di prevenire infortuni dovuti a errori o imprudenze degli utilizzatori. …
… In effetti, come precisato dalla difesa, la norma della cui violazione si discute va ravvisata più correttamente in quella che fa carico al fabbricante e al fornitore di macchinari di mettere in circolazione attrezzature di lavoro, dispositivi individuali ed impianti rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 23 d. Lgs. n. 81/2008), ma si tratta di norma che riproduce esattamente l’abrogato art. 6, comma 2, d. Lgs. n. 626/1994, erroneamente richiamato dalla Corte d’appello. Errore che non inficia il ragionamento esplicativo svolto.
In ogni caso e risolutivamente, a prescindere dal rinvio alle norme del codice civile sulla vendita, nella specie la morte è stata conseguenza dell’impiego di un macchinario ad uso lavorativo cosicché, qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi (sez. 4, n. 2494 del 3712/2009, dep. 2010, Castelletti, Rv. 246162-01).
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale, ove un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi (Sez. U, n. 1003 del 23/11/1990, dep. 1991, Tescaro, Rv. 186372-01).
Il principio è stato successivamente ripreso, riconoscendosi la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità del macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, egli non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita (sez. 4, n. 35295 del 23/4/2013, Bendotti, Rv. 256399-01, in fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per omicidio colposo del venditore di una minipala in abbinamento con una benna miscelatrice, capovoltasi addosso ad uri operaio per l’eccessivo carico, in assenza di adeguate indicazioni, con tacche o segni nella benna, dei livelli massimi di possibile riempimento; n. 36445 del 8/4/2014, Mangherini, Rv. 262089-01, in ipotesi di responsabilità del venditore di un immobile, il quale aveva consegnato il bene senza verificare la conformità alla normativa in tema di impianti a gas, in relazione alla morte di un familiare degli acquirenti conseguente ad una esplosione innescata dalla fuoriuscita di sostanza gassosa; n. 18139 del 14/5/2012, Perrone, Rv. 253771-01, ove si è affermato che risponde del reato di lesioni derivanti da infortunio sul lavoro per effetto dell’uso di un macchinario anche il venditore del macchinario medesimo ove l’infortunio sia riconducibile alla inadeguatezza dei congegni antinfortunistici, senza che possa rilevare, a discolpa del venditore stesso, la presenza di una formale certificazione attestante la rispondenza del macchinario alle prescritte misure di sicurezza).