Decreto Legge n. 63 / 2024 – uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli a terra

Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

  • nei siti ove sono già installati impianti della stessa fonte di cui lettera a), limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata. Si supera dunque quanto previsto dalla medesima lettera a) che invece in via generale consente una variazione della superficie dell’area occupata non superiore al 20 percento;
  • nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, di cui alla lettera c) del comma 8;
  • nei siti e negli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, sì come stabilito dalla lett. c-bisdel comma 8;
  • nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, poste le necessarie verifiche tecniche da parte dell’ENAC, a norma dalla lett. c-bis.1del comma 8;
  • nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (c-ter) n. 2 del comma 8)(14;
  • nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (c-ter) n. 3 del comma 8)(15.
Print Friendly, PDF & Email