Giurisprudenza – Lavoratore schiacciato dalla parete dello scavo privo di armatura – posizione di garanzia – mancato esonero del datore di lavoro – gestione del relativo rischio

Cassazione Penale, Sez. 4, 3 novembre 2022, n. 41340 – Lavoratore schiacciato dalla parete dello scavo privo di armatura. La posizione di garanzia assunta dal direttore dei lavori non esonera il datore di lavoro dalla gestione del relativo rischio.

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2.5.3. In quanto rilevante nella specie, è infine necessario precisare che la Suprema Corte ha chiarito che qualora l’evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del datore di lavoro (Sez. 4, n. 23127 del 12/05/2022, Clemente, in motivazione; Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017, dep. 2018, Spina, Rv. 273247-01).
Nel caso di specie l’addebito colposo è stato in particolare ritenuto caratterizzato dall’inesistenza di forme minime di tutela, avendo l’imputato abdicato agli obblighi inerenti alla posizione gestoria ricoperta (pag. 11 sent. D’appello). Sicché, laddove si configuri una situazione, come nella specie, di gravissima illegalità, per la violazione di una molteplicità di disposizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, non può valutarsi come eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, il comportamento del lavoratore che abbia posto in essere una condotta in ipotesi gravemente pericolosa, in quanto l’inesistenza di qualsivoglia forma di tutela della sicurezza comporta l’ampliamento della stessa sfera del rischio fino a ricomprendervi gli atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del primo (sul punto si veda Sez. 4, n. 23127/2022, Clemente, cit., in motivazione).

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