Legge 30 dicembre 2018 n. 145 — Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
Atto Camera: 1334 – cartella documenti Audizione del Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro – UPB
Ragioneria Generale dello Stato.
Fonte: Dossier uffici parlamentari
Comma 67 (detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)
Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » e, al terzo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 »;
3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell’anno 2019»;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019»;
2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2018 », le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 », le parole: « anno 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2018 » e le parole: « nel 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2019 ».
Comma 68 (detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia)
All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l’anno 2019 ».
Comma 100 (Proroga dei termini di ultimazione dei programmi di riqualificazione urbana)
Il comma 100, introdotto nel corso dell’esame al Senato, al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all’art 2, co. 2, della legge n. 179/1992, proroga il termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le
quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del “fermo cantiere”. La disposizione precisa altresì che per “opere pubbliche avviate” devono intendersi quelle per le quali sia stata già avviata
la progettazione definitiva e per “opere private avviate” quelle per le quali sia stata già inoltrata istanza di permesso di costruire all’ufficio competente.
Più nel dettaglio, il comma 100, primo periodo, dispone che per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti
contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell’articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di «fermo cantiere», così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza.
Comma 103 (Accesso alle zone a traffico limitato delle auto elettriche o ibride)
Il comma 103 prevede che i comuni, i quali realizzino una zona a traffico limitato, ai sensi dell’articolo 9 del Codice della strada, consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.
L’articolo 7, comma 9, del Codice della strada stabilisce che i comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitatotenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
Analogamente,
i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono esigenze particolari di traffico.
I
comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore,
all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una
somma.
Con
direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale
facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei
veicoli esentati.
La formulazione della norma sembrerebbe consentire l’accesso di
tali veicoli non solo nelle zone a traffico limitato ma anche alle aree
pedonali.
Il comma 11 del medesimo articolo 9 stabilisce che nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
Dovrebbe essere precisato se oltre all’accesso alle zone di cui all’articolo 9 a tali veicoli sia consentita la sosta e a quali condizioni.
Comma 104 (Finanziamento autostrade ciclabili)
Il comma 104 prevede l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato alla progettazione delle “autostrade ciclabili” con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019.
Le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il decreto ministeriale definisce le modalità di erogazione delle risorse, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità previste.
All’onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.
Si segnala che non è presente nell’ordinamento nazionale la definizione di “autostrade ciclabili”.
L’articolo 2, della legge n. 2 del 2018 ha introdotto le definizioni di ciclovia, rete cicloviaria, via verde ciclabile (articolo 2).
Commi 134 – 148 (Risorse per la messa in sicurezza del territorio)
I commi 134-148 prevedono due distinti programmi – gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell’interno – aventi però la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la realizzazione di
tali programmi sono assegnati ai comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro.
Nel corso dell’esame al Senato è stato modificato il comma 135, al fine di precisare che le regioni devono assegnare i contributi per almeno il 70%.
Oltre alle procedure per la concessione dei contributi ai comuni, sono disciplinati l’utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta nonché il monitoraggio degli investimenti effettuati.
Commi 156 – 161 (Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici)
I commi da 156 a 161 istituiscono un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o
ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.
Più in dettaglio, il comma 156 stabilisce che per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura
del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
Ai sensi del comma 157, il credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto:
– alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile;
– ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
Il credito d’imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (comma 158).
Inoltre non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (comma 159).
Commi 162 – 170 (Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici)
I commi da 162 a 170, modificati durante l’esame al Senato, istituiscono, in luogo della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche prevista dal testo approvato dalla Camera, una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (di seguito “Struttura”), di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali.
La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della pubblica amministrazione.
Alla copertura degli oneri per l’istituzione, il funzionamento e l’assunzione del personale della Struttura si provvede con le risorse stanziate dal comma 63 (100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019).
Commi 171 – 175 (Fondo per la progettazione)
I commi 171-175, introdotti al Senato, intervengono sull’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. Il comma 171 prevede, in particolare, l’estensione delle risorse
del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto idrogeologico, e alla prevenzione del rischio sismico.
Il comma 171 modifica in più punti l’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato.
Comma 60 – 65 e 229 (Inclusione di ulteriori beni nella disciplina dell’iperammortamento)
Il comma 229, introdotto al Senato comprende tra i costi cui si applica la misura agevolata della maggiorazione del 40 per cento, ai fini fiscali, anche quelli sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud-computing, ai beni immateriali cui tale agevolazione già si applica ex lege, con specifiche limitazioni.
Si segnala preliminarmente che i commi da 60 a 65 del disegno di legge in esame recano la proroga e rimodulazione del cd. iperammortamento (che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale), concedendo tale beneficio in misura differenziata secondo l’importo degli investimenti effettuati. In particolare il comma 62 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica
secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), in favore dei soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2019, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2020.
Si osserva dunque che il contenuto del comma 229 in esame andrebbe più correttamente riferito alle predette disposizioni e, in particolare, al comma 35.
Commi 232-233 (Riqualificazione energetica degli edifici della P.A.)
Il comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale.
Il comma 233 dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per le attività di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, dei limiti per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi pubblici o forniture con procedure ad evidenza pubblica (80%) e per l’affidamento in house della restante parte (20%). A tal fine, il comma autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal 2019.
Il comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale, di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 102/2014.
Il comma 233 dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per le attività di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, dei limiti per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi pubblici o forniture con procedure ad evidenza pubblica (80%) e per l’affidamento in house della restante parte (20%). A tal fine, il comma autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal 2019.
Il comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale, di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 102/2014.
Comma 746 (Inquinamento acustico) – Sito INAIL
All’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione ».
Il comma 746, introdotto al Senato, stabilisce che ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alla normale tollerabilità delle immissioni acustiche si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante la legge quadro sull’inquinamento acustico, e alle relative norme di attuazione.
Il nuovo comma, introdotto al Senato, modifica l’articolo 6-ter del decreto-legge n. 208 del 2008, recante disposizioni relative alla normale tollerabilità delle immissioni acustiche.
La norma vigente stabilisce che nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
A tale previsione, viene aggiunto un nuovo comma, in base al quale ai fini dell’attuazione della disposizione stessa si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione ( legge quadro sull’inquinamento acustico).
La legge in parola stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione.La legge in questione stabilisce le rispettive competenze degli enti in materia, prevedendo norme sui Piani di risanamento acustico, che devono contenere:
a) l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a);
b) l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;
c) l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
Commi 933-935 (Ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità di Roma)
Il comma 933 assegna a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l’anno 2019 e a 20 milioni di euro per l’anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità.
In relazione ai predetti interventi Roma Capitale può avvalersi, nei casi emergenziali, del concorso del Ministero della Difesa.
Commi da 954-957 (Incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli)
I commi 954-957 prevedono che, fino al riordino della materia, gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuino ad accedere agli incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro.
In particolare, il comma 954 prevede che fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all’anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’ottanta per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante venti per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 recante “incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, pubblicato in G.U. n. 150 del 29 giugno 2016.
L’accesso agli incentivi è condizionato all’autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.
Comma 1028-1030 (Investimenti per mitigazione rischio idraulico e idrogeologico – Utilizzo da parte delle Regioni delle risorse disponibili per il dissesto idrogeologico)
I commi 1028-1029 autorizzano la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della presente legge) risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi.
Sono inoltre disciplinate le modalità di realizzazione e di monitoraggio degli interventi, nonché di utilizzo delle risorse.
Il comma 1030, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che per la realizzazione di interventi nel settore della prevenzione dei rischi ambientali e del dissesto idrogeologico, le Regioni utilizzano in via prioritaria le risorse allo scopo disponibili nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi della programmazione europea 2014/2020, nonché nell’ambito dei programmi complementari di azione e coesione.
L’utilizzo delle risorse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale e nel limite di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.
Il comma 1030, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che per la realizzazione di interventi nel settore della prevenzione dei rischi ambientali e del dissesto idrogeologico, le Regioni utilizzano in via prioritaria, rispetto ad altre fonti di finanziamento, le risorse allo scopo disponibili nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014/202038 (FESR e il FEASR), nonché nell’ambito dei programmi complementari di azione e coesione.
Lo stesso comma precisa che l’utilizzo delle citate risorse deve avvenire:
– nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale;
– nel limite di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.
Commi da 1031-1047 (Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica)
I commi da 1031 a 1047 introducono disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia e contestualmente incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni.
Il comma 1031 come modificato dal Senato viene a introdurre, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquisti, anche in locazione finanziaria e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo, sempre di categoria M1, caratterizzato da base emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli totalmente elettrici o ibridi.
L’ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e della circostanza per cui l’acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4.
Di seguito si riporta la tabella relativa al contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro
in caso di contestuale rottamazione:
Emissioni di CO2 g/KM CONTRIBUTO (euro)
0-20 6.000
21-70 2.500
In assenza di rottamazione:
Emissioni di CO2 g/KM CONTRIBUTO (euro)
0-20 4.000
21-70 1.500
Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi alla medesima persona intestataria del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto. In caso di locazione finanziaria del nuovo veicolo, quello consegnato per la rottamazione deve risultare intestato all’utilizzatore o a un familiare da almeno dodici mesi (co. 1032).
Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione (co. 1033).
l nuovo comma 1039 prevede poi una nuova detrazione fiscale per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica.
In particolare, tale disposizione modifica il decreto legge n. 63 del 2013, convertito il Legge agosto 2013, n. 90 inserendo un articolo aggiuntivo (16-ter) relativo alla disciplina di tale detrazione, riconosciuta ai contribuenti rispetto all’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 in relazione all’acquisto o posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.
« Art. 16-ter. – (Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)
1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile ».
Commi 1057-1064 (Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti)
I commi da 1057 a 1064 – introdotti durante l’esame in Senato – recano incentivi economici per la rottamazione di veicoli di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1e e L3e) e il contestuale acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica.
Con l’obiettivo di incentivare l’acquisto di veicoli ecologici ed eliminare progressivamente dalla circolazione i mezzi di trasporto più inquinanti, il comma 1057 riconosce a chi acquista, nel 2019, in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11kW, delle categorie L1e e L3e e che
consegnino per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto sino ad un massimo di 3.000 euro qualora il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga di categoria 0, 1, 2.
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