Regolamento UE – Efficienza energetica – valutazioni globali del potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione, del 4 marzo 2019, che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento.


Considerato che:

La direttiva 2012/27/UE stabilisce il quadro e il contenuto delle valutazioni globali degli Stati membri sul potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento.

L’articolo 22 e l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adattare i requisiti di cui agli allegati VIII e IX. 

Il primo ciclo di valutazioni globali è stato analizzato dalla Commissione. La raccolta di nuovi dati, l’individuazione di nuovi potenziali e lo scambio delle migliori pratiche in materia di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffreddamento hanno confermato sia l’utilità delle valutazioni globali sia la necessità che la Commissione esiga dagli Stati membri di notificare il secondo ciclo di valutazioni globali aggiornandone i contenuti. 

E’ stata evidenziata la necessità di requisiti più chiari, una maggior neutralità tecnologica e un migliore collegamento con le politiche. I requisiti riguardanti i contenuti delle valutazioni globali devono essere aggiornati prima dell’avvio del secondo ciclo, per ottenere informazioni più utili sia per gli Stati membri sia per la Commissione, per semplificare le informazioni da fornire e per un migliore collegamento con altre normative dell’Unione dell’energia, in particolare il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima (2), la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (3), la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (4) e la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (5).

Articolo 1 Potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

(1)   L’allegato VIII della direttiva 2012/27/UE è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I del presente regolamento.

 (2)   L’allegato IX della direttiva 2012/27/UE è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

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