Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica

Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e Testo coordinato con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Fonte: Camera.it . Atto Senato n. 1354
Seduta 27 giugno 2019 – approvato
Si segnala:

L’articolo 1 reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cd. superammortamento, ovvero l’agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
Rispetto alle norme previgenti, l’articolo introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.

Nota: La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97 della legge n. 208 del 2015) aveva introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa.
Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.
Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all’attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata). L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con le circolari 26/E del 26 maggio 2016 e 4/E del 30 marzo 2017.
Rispetto alle precedenti edizioni del superammortamento, tuttavia, le norme in esame introducono un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Con una disposizione di chiusura (analoga all’articolo 1, comma 34 della legge di bilancio 2018) si confermano le esclusioni dal superammortamento disciplinate dall’articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016; inoltre, le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore .


L’articolo 3, interamente sostituito in sede referente, incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022), in luogo di raggiungere – come previsto dal testo originario del decreto-legge – una percentuale di deducibilità a regime (dal 2022) pari al 70 per cento.
Si rammenta al riguardo che la suddetta percentuale è stata da ultimo elevata dal 20 al 40 per cento dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L’articolo 3-bis dispone l’abrogazione dell’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 9 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294). A tal fine, il comma 1 dell’articolo in commento sopprime l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quale prevede che in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

L’articolo 3-quater, introdotto durante l’esame in Commissione, elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato. L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 22 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294). In particolare, il comma 1, lettera a) modifica l’articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, ivi compreso il coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.

L’articolo 3-sexies – inserito in sede referente – estende a regime, a decorrere dal 2023, un meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto per gli anni 2019-2021 (mentre resta escluso l’anno 2022) e sopprime alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – modifiche introdotte di recente dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145.

L’articolo 7, modificato in sede referente, reca un regime di tassazione agevolata per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche. Esso consiste nell’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di detti beni. Con le modifiche apportate in Commissione tra le altre:
 la misura opera anche per le operazioni esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972;
 l’agevolazione è estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione;
 si inserisce la classe energetica NZEB – Near Zero Energy Building tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati.
Nota: Per la classe energetica NZEB si rinvia al Decreto interministeriale 19 giugno 2017, che ha approvato il piano d’azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero.

L’articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all’acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. In particolare, l’articolo estende i benefici previsti all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, anche agli immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

L’articolo 10, modificato in sede referente, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. Per effetto delle modifiche apportate in Commissione, i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Nella medesima sede referente, analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori.
Il comma 1 inserisce il nuovo comma 3.1 all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, che dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Nota: Si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, prevista dall’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 al 65 per cento) delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato. Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
 il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
 l’installazione di pannelli solari;
 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Il comma 3-bis, dell’articolo 10 che interviene sull’articolo 28, comma 2, lettera d), del D. Lgs. n. 28 del 2011, il quale prevede che i decreti interministeriali ai quali è demandata l’attuazione dei meccanismi di erogazione dei contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (allo stato, D.M. 16 febbraio 2016, cd. “Conto termico”), debbano stabilire – tra l’altro – gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario (lettera d)). La nuova disposizione introduce la precisazione secondo la quale i predetti eventuali obblighi di monitoraggio debbano essere stabiliti prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivanti siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell’arco di cinque anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.

L’articolo 10-bis, introdotto in Commissione, modifica la disciplina degli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2019. La nuova disciplina estende l’incentivo all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30% e che può arrivare ad un massimo di 3.000 euro, rimane invariata. Viene inoltre previsto che per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011 .

L’articolo 12-ter, introdotto in Commissione, modifica il termine per l’emissione della fattura previsto dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 in tema di disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (decreto fiscale), prevedendo che a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

L’articolo 12-sexies, introdotto in sede referente, consente la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale, già prevista dall’articolo articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70. L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 4 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).

L’articolo 13-ter, introdotto in sede referente, prevede la possibilità per i contribuenti di pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici. L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 34 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).

L’articolo 17, ai commi 1-4, istituisce, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti – di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale fino a 30 anni – erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per al meno il 60 percento a investimenti in beni materiali.

A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2019 Contestualmente, per le garanzie concesse nell’ambito di portafogli di finanziamenti, viene innalzato, da 2,5 a 3,5 milioni di euro, l’importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa (novella all’articolo 39, comma 4 del D.L. n. 201/2011).

L’articolo 18, commi da 3 a 6 consente l’intervento in garanzia del Fondo di garanzia per le PMI in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di “social lending” e di “crowdfunding”, progetti di
investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese.

Il comma 4 definisce:
a) “social lending” lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere ad una pluralità di potenziali finanziatori – ivi inclusi, secondo la precisazione introdotta in sede referente, investitori istituzionali – tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;
b) “crowdfunding” lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori.

L’articolo 19-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone l’ampliamento della platea delle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati erogati a valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, novellando in più punti l’art. 1, commi 199-202, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015).

L’articolo 20, modificato presso le Commissioni di merito, modifica le modalità di funzionamento della cd. “Nuova Sabatini”, misura di sostegno che consente – alle micro, piccole e medie imprese – di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.
Nel dettaglio, la norma:
 alla lettera 0a) introdotta nel corso dell’esame in sede referente, inserisce tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all’articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI;
 alla lettera a) innalza l’importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro;
 alla lettera b) modifica le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l’erogazione dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, e – a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro – in un’unica soluzione.
A tal fine, la norma apporta in più punti modifiche alla disciplina della misura agevolativa in questione, contenuta nell’articolo 2, del D.L. n. 69/2013.

L’articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla cd. “Nuova Sabatini” di cui all’articolo 2, comma 5 del D.L. n. 69/2013 anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Per tali operazioni si prevede, a date condizioni, un’applicazione in forma maggiorata del relativo contributo statale.

L’articolo 26-ter, introdotto in sede referente, intende riconoscere benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso. L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 26 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294). In particolare, il comma 1 riconosce, per l’anno 2020, un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

L’articolo 29 reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità (commi 1- 2), di revisione della disciplina attuativa per le aree di crisi industriale di cui alla L. n. 181/1989 sulla base di specifici criteri direttivi (commi 3 e 4). L’articolo, inoltre, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, demanda a un decreto del MISE la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili.

I commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 48 incidono sulle modalità con le quali i progetti di efficienza energetica che prevedono l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi al meccanismo dei certificati bianchi, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017.

Il comma 1-bis dispone che il risparmio di energia addizionale necessario ai fini dell’ammissione al meccanismo, per i progetti suddetti è determinato:
a) in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le seguenti fonti: solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da talune biomasse (prodotti e sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012)

b) in base all’incremento dell’efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi, come già previsto dalla vigente disciplina attuativa.

Ai sensi del comma 1-ter, i progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione in atmosfera ed i relativi metodi di misura riportati nel D.M. 16 febbraio 2016 (cd. Conto termico, Tabelle 15 e 16) Il comma 1-quater demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e di tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, di provvedere alle conseguenti modifiche del sopra indicato D.M. 11 gennaio 2017.

Nota: Nel dettaglio, la disciplina vigente, all’articolo 6, comma 4 del D.M. 11 gennaio 2017, dispone che i progetti di efficienza energetica che prevedono l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi al meccanismo dei certificati bianchi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell’efficienza energetica e di generare risparmi di energia non rinnovabile.

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