Giurisprudenza – Infortunio in quota – carrello elevatore

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 luglio 2019, n. 31863 – Infortunio in quota durante il posizionamento di cartelli con l’utilizzo di un carrello elevatore. Responsabilità dei preposti per omessa sorveglianza sulle attività.

… omissis …

Agli imputati era contestato di avere, in cooperazione colposa fra loro, A.A., in qualità di preposto e responsabile progetti della soc. Mauser Italia s.p.a.; P.F. in qualità di preposto e responsabile produzione della soc. Mauser Italia s.p.a., cagionato al predetto dipendente lesioni personali gravi (ferita lacero contusa sede temporo-basale laterale sinistra, falda extra assiale frontale sinistra senza shift). La persona offesa, nel piazzale dell’opificio industriale della società, provvedeva ad installare alcuni cartelli di segnalazione, attività che comportava una lavorazione in quota. Per compiere tale operazione, prendeva posto su un carrello elevatore, condotto da un collega di lavoro e, mentre stazionava su tale carrello, perdeva l’equilibrio, cadendo e riportando lesioni alla testa.

Deriva da tali elementi la conseguente posizione di garanzia individuata dai Giudici di merito che può essere accertata anche sulla base di circostanze di fatto, in ossequio al principio dell’effettività (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 22246 del 28/02/2014, Rv. 259224 – 01, così massimata: “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, il che non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge”). 

5. Da tutto quanto precede, come risulta acclarato nelle sentenze di merito, gli imputati avevano il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici, vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dallo stesso lavoratore l’osservanza delle regole di cautela, sicché la loro responsabilità può essere esclusa solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute.
Come sostenuto dai giudici di merito, il comportamento del lavoratore era del tutto scevro dai connotati dell’abnormità e della esorbitanza.

L’assunto è corretto e conforme ai principi più volte affermati dalla Corte di legittimità in proposito, ampiamente richiamati nella sentenza impugnata. E’ orientamento costante, in materia di infortuni sul lavoro, quello in base al quale la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l’evento, quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell’eccezionaiità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (così ex multis, Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Rv. 236721).
Pertanto, può definirsi abnorme soltanto la condotta del lavoratore che si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e sia assolutamente estranea al processo produttivo o alle mansioni che gli siano state affidate (così, Sez. 4, n. 38850 del 23/06/2005, Rv. 232420).

A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto, tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, essendo tenuti, il datore di lavoro e coloro che rivestono una posizione di garanzia, a prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli (così, ex multis Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Rv. 269255; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015 Rv. 263497; Sez. 4, n. 38877 del 29/09/2005, Rv. 232421 ).
Orbene, risulta evidente dai principi richiamati, come non sia possibile inquadrare nell’ambito delle condotte connotate da abnormità ed esorbitanza il comportamento serbato dal lavoratore infortunato, non essendosi realizzato, il suo comportamento, in un ambito avulso dal procedimento lavorativo a cui era stato addetto e non potendosi sostenere che si trattasse di una condotta assolutamente eccentrica ed imprevedibile, come evidenziato in maniera appropriata dalla Corte territoriale.

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