U.E. – TRIS – Mobilità urbana – regolamento per la disciplina delle smart road e delle sperimentazioni di veicoli automatici e connessi

Schema di regolamento per la disciplina delle smart road e delle sperimentazioni di veicoli automatici e connessi

8. Contenuti principali
Sono definite le caratteristiche e i relativi requisiti tecnici funzionali minimi affinché una infrastruttura stradale della rete TEN-T, core e comprehensive, nonché nuove infrastrutture di collegamento tra elementi della rete TEN-T, e progressivamente tutte le infrastrutture appartenenti al primo livello dello SNIT, secondo tempistiche e modalità diverse dettate dal decreto stesso, possano definirsi “smart”. Nello specifico, viene allegato al decreto un documento tecnico (artt. da 2 a 8).

Art. 2 (Definizione di Smart Road)
Si definiscono Smart Road le infrastrutture stradali per le quali è compiuto, secondo le specifiche funzionali di cui all’articolo 6, comma 1, un processo di trasformazione digitale orientato a introdurre piattaforme di osservazione e monitoraggio del traffico, modelli di elaborazione dei dati e delle informazioni, servizi avanzati ai gestori delle infrastrutture, alla pubblica amministrazione e agli utenti della strada, nel quadro della creazione di un ecosistema tecnologico favorevole all’interoperabilità tra infrastrutture, veicoli di nuova generazione e mezzi di trasporto innovativi.

Il processo di trasformazione digitale di cui al comma 1 è finalizzato:
alla conoscenza dei flussi e delle condizioni di deflusso ai fini del miglioramento:

della sicurezza stradale e della assistenza al viaggio ed alla guida;

della gestione del traffico;

della informazione avanzata ai viaggiatori;

della resilienza delle reti e della gestione degli scenari ordinari e di intervento;

alla sicurezza stradale con la introduzione di soluzioni e servizi innovativi abilitati dalle tecnologie;

alla interoperabilità con i veicoli di nuova generazione e con i mezzi di trasporto innovativi e alla messa in esercizio di servizi C-ITS, a partire da quelli denominati “Day-1” dalla piattaforma europea C-ITS.

Per le infrastrutture stradali, definite Smart Road ai sensi del comma 1, è, altresì, avviato, secondo le specifiche funzionali di cui all’articolo 6, comma 3, un processo di ulteriore adeguamento tecnologico finalizzato a realizzare:

una opportuna e moderna modalità di rappresentazione cartografica;

metodologie di gestione e verifica dei dati di progetto, costruzione e esercizio delle infrastrutture ispirate ai principi del BIM;

sistemi di monitoraggio orientati alla sicurezza strutturale degli elementi critici componenti le infrastrutture stradali.

È disciplinata la sperimentazione su strada pubblica di veicoli e mezzi di trasporto innovativi a guida automatica e connessa (artt. da 9 a 19 e art 21).

E’ poi prevista l’istituzione di uno specifico Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per il veicolo connesso e a guida automatica, con molteplici compiti, al fine di favorire il processo di trasformazione digitale verso le Smart Road e le attività finalizzate alla sperimentazione ed allo sviluppo dei veicoli e dei mezzi di trasporto innovativi connessi e a guida automatica (art. 20).

9. Motivazioni in breve
La trasformazione digitale verso le Smart Road vuole contribuire a creare un ecosistema tecnologico favorevole per l’interoperabilità tra infrastrutture e veicoli di nuova generazione, per l’adeguamento delle infrastrutture alle nuove richieste di mobilità da parte dei viaggiatori e per la realizzazione di servizi innovativi per gli utenti della strada e per i gestori stessi, il tutto promuovendo elevati livelli di sicurezza del traffico, delle infrastrutture e delle strutture, anche attraverso un monitoraggio continuo del traffico stradale.

10. Documenti di riferimento – Testi di base
Riferimenti dei testi di base: – direttiva n. 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;
– art. 8 decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Recepimento Direttiva Europea 2010/40/UE per la diffusione degli ITS);
decreto Interministeriale n. 39 del 01/02/2013 (cosiddetto Decreto ITS – GU Serie Generale n.72 del 26 marzo 2013);
– decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.44 del 12/02/2014 (Adozione del Piano di Azione ITS);
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, l’art. 1, comma 72, il quale autorizza la sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica.

Termine dello status quo: 22/04/2020

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