Giurisprudenza – caduta dall’alto – utilizzo di un presidio inadatto al lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 giugno 2021, n. 22271 – Caduta dalla struttura metallica (rack) durante l’allestimento del negozio. Utilizzo di un presidio inadatto al lavoro in quota e obblighi del responsabile del reparto.

… omissis …

2. Questa, in sintesi, la vicenda.
L’infortunio è accaduto all’interno di uno stabilimento della LEROY Merlin s.r.l. nel corso delle operazioni di allestimento di una zona di esposizione di prodotti promozionali. L’infortunato si era trovato su una struttura metallica (rack) senza uso del mezzo usualmente utilizzato per la movimentazione dei carichi in quota e ne era caduto procurandosi le lesioni descritte nella imputazione.


Al F.F. si era addebitato di avere, nella qualità di responsabile dei reparti di falegnameria e sistemazione dello stabilimento in questione, omesso di sovrintendere e vigilare sulla osservanza delle disposizioni aziendali sull’uso dei mezzi di protezione individuali e collettivi a disposizione (il tutto avveniva in Ciampino il 24/08/2009).

Ciò posto, quanto alla dinamica dell’infortunio, ha ritenuto provato che, nell’occorso, l’A.F. stava procedendo alla collocazione di merce su apposito rack (espositore), struttura che andava allestita in altezza, utilizzando all’uopo una scala. Il lavoratore era caduto perché aveva perso l’equilibrio a causa del colpo ricevuto in testa per la rottura di una delle tavole provvisoriamente posizionate sul piano di quell’espositore per ovviare alla rottura di quelle preesistenti.
La Corte territoriale, pertanto, alla stregua delle stesse dichiarazioni della persona offesa, ha ritenuto che la caduta non si era verificata perché l’imputato aveva approntato una scala che non raggiungeva l’altezza dovuta per raggiungere l’ultimo ripiano dell’espositore in allestimento, ma perché la vittima aveva improvvidamente messo un piede su un asse precariamente appoggiato su detta scaffalatura


3. I motivi sono fondati.
La valutazione giudiziale riguardante gli obblighi connessi alla ritenuta posizione di garanzia del F.F. e la verifica del nesso causale, questa anche con riferimento al comportamento eventualmente imprudente del lavoratore, è stata condotta dalla Corte territoriale in maniera giuridicamente non corretta, con un ragionamento esplicativo non congruo, nè immune da profili di contraddittorietà.
3.1. La corte territoriale, infatti, ha ritenuto accertata la qualità di preposto dell’imputato, ma non vi ha ricondotto gli obblighi propri di quella posizione, come puntualmente richiamati nella imputazione, vale a dire quello di vigilanza sulla osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e, segnatamente, di quella che prevede l’uso dei presidi collettivi e individuali disponibili per movimentare i carichi in quota.

Trattasi di un obbligo espressamente contemplato dall’art. 19 c. 1 lett. a), d.lgs. 81/08, a mente del quale, per l’appunto, il preposto deve “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti”. …

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