PNRR – Fondo complementare

Pubblicata la Legge 1 luglio 2021, n. 101 di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

E’ stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.


Atto Camera: 3166

… omissis …

Articolo 1 – Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza
Comma 3
m) 910 milioni di euro per l’anno 2023, 829,9 milioni di euro per l’anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l’anno 2025 e 1.383,81 milioni per l’anno 2026 per le agevolazioni in materia di ecobonus e sismabo­nus secondo quanto previsto dal comma 3.

Il comma 3 prevede la modifica dell’arti­colo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha intro­dotto disposizioni in materia di « Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici ».
In particolare, si modifica il comma 3-bis dell’articolo 119, prevedendo che per gli in­terventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati non­ ché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società in house, per interventi realizzati su immobili, di loro pro­prietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, la detrazione nella misura del 110 per cento di cui ai commi da 1 a 3 del citato articolo 119 spetti per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, prorogando di sei mesi la mi­sura (attualmente il termine finale è posto al 31 dicembre 2022).

Con la modifica al comma 8-bis dell’arti­colo 119, si introduce una disposizione in favore dei condomini, stabilendo che per gli interventi effettuati dai condomini, la detra­zione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, senza prevedere dunque che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento com­plessivo.

Inoltre, in conseguenza della modi­fica di cui al comma 3-bis, si prevede che per gli interventi effettuati dai predetti IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetti anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023
(proro­gando di sei mesi i termini vigenti).

Il comma 4 ridetermina la copertura fi­nanziaria di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, rela­tiva al superbonus 110 per cento, per la parte a valere sulle risorse previste per l’at­tuazione del progetto nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 3 – Ulteriori disposizioni finanzia­rie su Transizione 4.0
L’articolo 3 apporta modifiche alla dispo­sizione di copertura di cui all’articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l’innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo arti­colo 1 (Transizione 4.0).