Cassazione Penale, Sez. 4, 16 febbraio 2023, n. 6565 – schiacciamento dell’escavatorista – mancato adeguamento del POS

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 febbraio 2023, n. 6565 – Mortale schiacciamento dell’escavatorista. Mancato adeguamento del POS alle più articolate e complesse attività di scavo 

… omissis …

2. A C.R., titolare della ditta EDILCOM s.r.l. e datrice di lavoro del lavoratore infortunato e a V.V., quale direttore del cantiere e comunque quale soggetto preposto alla lavorazione, che consisteva nella realizzazione del marciapiede in centro urbano di Fara San Martino, era contestato un difetto di specificazione nel POS, esibito e consegnato all’Amministrazione comunale in relazione alle misure preventive e protettive da adottarsi in relazione alle suddette attività, le quali comportavano anche la realizzazione di scavi fino alla profondità di 2,50 metri, nonché la omessa predisposizione di armature idonee a sorreggere le pareti di tali scavi. Tali inosservanze erano ritenute causalmente efficienti alla determinazione dell’infortunio laddove C.A., occupato nell’attività di escavatorista e sceso dal mezzo con la benna dalla parte della discesa, a causa dell’andamento del terreno e dal fatto che si presentasse cedevole, veniva schiacciato tra la parete dello scavo e lo sfilo metallico dello stabilizzatore, posto che la benna, lasciata a motore acceso, scivolava in avanti, riportando lesioni che ne cagionavano l’immediato decesso.

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4.3 Deve pertanto ritenersi corretta la valutazione operata dal giudice distrettuale il quale ha evidenziato come “in corso di opera, al fine di verificare ed eliminare alcune infiltrazioni, è stato eseguito un lavoro affatto diverso, consistito in uno scavo variabile tra 50 cm e 255 cm. E’ del tutto evidente come la nuova opera, per le sue caratteristiche di complessità, ha comportato un notevole innalzamento del rischio che non è stato in alcun modo riconsiderato ai fini di un aggiornamento del piano”, che avrebbe dovuto tenere conto delle condizioni del terreno (rimosso e quindi per natura cedevole) e le conseguenze in ordine alla stabilità dei mezzi adoperati; sul punto il giudice distrettuale argomentava che “qualora fossero stati apprezzati nel piano operativo per la sicurezza i rischi derivanti dalla profondità dello scavo e dalla cedevolezza del terreno (connessi sia alla profondità sia al fatto che in quel punto si erano verificate infiltrazioni), avrebbero potuto essere adottate opportune cautele per il rischio di destabilizzazione del mezzo“, il quale aveva perso stabilità muovendosi in direzione dello scavo che il C.A. stava ispezionando “sia per la pendenza, sia per la cedevolezza del terreno a margine dello scavo e quindi, in mancanza di una idonea stabilizzazione, è precipitato all’interno schiacciando il lavoratore contro la recinzione”.

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