AGCM – Intese e abuso di posizione dominante -trasporto ferroviario Regione Veneto

Provvedimento n. 27878 , 2019-08-g19

Annullamento decisione – nota stampa Corriere del Veneto, 7 sett. 2023

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VIII. GRAVITA’ E DURATA DELL’ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

227. Secondo una consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, per valutare la gravità di un’infrazione si deve tenere conto di diversi fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. Tra questi rilevano principalmente la natura della restrizione della concorrenza e il ruolo e la rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte.

228. Con riferimento al caso di specie, in merito alla natura abusiva delle condotte contestate alle società del Gruppo FS Parti del procedimento, le risultanze istruttorie hanno consentito di accertare che le stesse hanno posto in essere, in esecuzione di un piano strategico definito e controllato a livello di management holding di Gruppo, comportamenti finalizzati a ottenere l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico ferroviario in Veneto, in luogo della gara già preventivata dalla Regione. Tali comportamenti hanno impedito l’apertura del mercato dei servizi ferroviari regionali e locali veneti alla concorrenza per il mercato, posticipando fino al 2032 la possibilità di un qualsiasi confronto competitivo, a danno dei potenziali concorrenti dell’incumbent, quali l’impresa ferroviaria Arriva Italia Rail, che aveva manifestato più volte e tempestivamente il proprio interesse all’affidamento dei servizi.

229. Per la realizzazione di questa strategia abusiva, il gruppo FS ha sfruttato vantaggi concorrenziali acquisiti non per meriti di mercato ma conseguenti alla concessione, in regime di monopolio, a RFI delle funzioni di manutenzione e sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria. Tali vantaggi sono, in particolare, consistiti nello sfruttamento delle prerogative del gestore della rete (che decide discrezionalmente a quali interventi di sviluppo infrastrutturale – coerenti con gli obiettivi strategici di Governo – indirizzare gli investimenti pubblici stanziati all’interno del CdP-I con il MIT), al fine di discutere congiuntamente con la Regione Veneto sia di elettrificazione delle linee del cd. anello basso del bellunese che di affidamento del servizio pubblico ferroviario a Trenitalia. Ciò ha consentito a Trenitalia di formulare alla Regione Veneto un’offerta commerciale aggiornata e coerente con i progetti di elettrificazione del gestore della rete, non replicabile da parte dei concorrenti non integrati nei mercati “a monte” e “a valle”.

230. Emerge, dunque, dal complesso di tali elementi che i comportamenti contestati a FS, RFI e Trenitalia e diretti a sfruttare la posizione dominante detenuta sul mercato “a monte” della gestione e dello sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria per alterare le dinamiche competitive nel mercato “a valle” dell’offerta dei servizi di trasporto di persone, in danno dei concorrenti, costituiscono una violazione grave della disciplina a tutela della concorrenza.

231. Ulteriore elemento da tenere in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione è la durata delle condotte in esame. Al riguardo si può affermare che, sulla base della documentazione acquisita, la strategia abusiva del Gruppo assume rilievo ai fini del presente procedimento almeno a partire dal mese di marzo 2016, cioè da quando sussiste evidenza documentale che indica che le società Parti del procedimento hanno iniziato a trattare congiuntamente il tema degli interventi infrastrutturali sulle linee regionali venete da parte di RFI, da un lato, e quello dell’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico ferroviario a Trenitalia, dall’altro. In difformità con quanto sostenuto dalle Parti in sede di memorie conclusive, tale strategia assume senz’altro rilievo fino alla data dell’adozione della DGR 29/2018, l’11 gennaio 2018, con la quale la Regione Veneto ha deliberato l’affidamento diretto del servizio ferroviario in favore di Trenitalia, in considerazione dell’offerta perfezionata dall’incumbent da ultimo proprio il 10 gennaio 2018.

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IX. CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

236. Nel caso in esame, deve essere considerato il contesto entro cui la complessa e unitaria strategia escludente è stata posta in essere e, in particolare, il fatto che l’Accordo Quadro con la Regione porterà, comunque, ad un miglioramento infrastrutturale della rete in termini di innovazione tecnologica. Tale circostanza giustifica l’irrogazione alle società FS, RFI e Trenitalia di una sanzione pecuniaria simbolica pari a 1000 euro.

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