VV. F. – regola tecnica di prevenzione incendi impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi
Pubblicato il Decreto 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.
Procedura di notifica europea: 2019/263/I
Contenuti principali
Il provvedimento aggiorna le precedenti disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW di cui al decreto del Ministro dell’Interno 12 aprile 1996 (notifica 1995/393/1) modificato con decreti del 16 novembre 1999 e del 23 luglio 2001 (notifiche 1999/261/I e 2001/20/I).
Nel dettaglio lo schema di decreto si compone di sei articoli e due allegati, e precisamente:
– art. 1: Definisce il campo di applicazione;
– art. 2: Definisce gli obiettivi;
– art. 3: Approva le disposizioni tecniche;
– art. 4: Stabilisce l’impiego dei prodotti per uso antincendio;
– art. 5: Stabilisce le disposizioni per gli impianti esistenti;
– art. 6: Riporta le disposizioni finali;
– Allegato 1: Regola tecnica di prevenzione incendi;
– Allegato 2: Elenco specifiche tecniche.
Motivazioni in breve
Con il decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 1996 è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
Nel corso degli ultimi anni si è registrata una significativa evoluzione tecnologica nel settore impiantistico con la pubblicazione delle relative specifiche tecniche, di prodotto e di installazione, adottate dagli enti di normazione sia a livello comunitario che nazionale.
Si è rilevata quindi la necessità di aggiornare e semplificare le disposizioni di sicurezza antincendi, in particolare per gli aspetti impiantistici ed alle caratteristiche dei relativi ambienti, relative agli impianti con portata termica superiore a 35 kW, di cui al richiamato decreto 12 aprile 1996, anche al fine di superare alcune criticità che attualmente richiedono il ricorso a specifici procedimenti di deroga.
Documenti di riferimento – Testi di base
Riferimenti dei testi di base: – Decreto del Ministro dell’Interno 12 aprile 1996 (corrispondente alla Notifica 1995/393/I);
– Decreto del Ministro dell’Interno 16 novembre 1999 (corrispondente alla Notifica 1999/261/I);
– Decreto del Ministro dell’Interno 23 luglio 2001 (corrispondente alla Notifica 2001/20/I).
Comincia la discussione