Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – decreto fiscale – cfr. art. 36 – incentivi Conto Energia

Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 recante disposizioni in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Atto Senato: S.1638

Art. 4 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge.
Art. 5 – Contrasto alle frodi in materia di accisa
Art. 8 – Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale.
Art. 11 – Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico.
Art. 12 – Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale.
Art. 14 – Utilizzo dei file delle fatture elettroniche.
Art. 15 – Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria.
Art. 16 – Semplificazioni fiscali.
Art. 17 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Art. 22 – Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici.

Art. 36 – Incentivi Conto Energia
Il comma 1 dispone che il contribuente, in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.

Il comma 2 subordina il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.

Il comma 3 impone ai soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 di presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Il comma 4 stabilisce che nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Il comma 5 dispone che la definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.

Il comma 6 conferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui al presente articolo. Il comma 6-bis esclude che, nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore dei servizi energetici applichi le decurtazioni degli incentivi di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011. Inoltre, tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.

Art. 41 – Fondo di garanzia PMI.

Nota di lettura – n. 102  A.S. 1638

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